Forme speciali di espropriazione

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine387-390

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@1 Premessa

Gli artt. 599-604 c.p.c. disciplinano due tipi particolari di espropriazione, caratterizzati da modalità di svolgimento peculiari rispetto al procedimento espropriativo "ordinario". Si tratta dell’espropriazione di beni indivisi (artt. 599-601) e dell’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604).

@2 Espropriazione di beni indivisi

Se più soggetti sono comproprietari (o contitolari di altri diritti reali) di un bene indiviso e sono tutti debitori verso il creditore, non sorgono particolari problemi in relazione alla procedura espropriativa, essendo sufficiente che il creditore notifichi a ciascun debitore il titolo ed il precetto. Gli artt. 599 e ss. c.p.c., invece, fanno riferimento all’ipotesi in cui solo uno o alcuni dei comproprietari (o dei contitolari di altro diritto reale) siano debitori verso il creditore e consentono a quest’ultimo di procedere ugualmente al pignoramento, il quale avrà ad oggetto la quota di contitolarità del debitore.

In questo caso, per evitare che i contitolari, d’accordo col debitore, effettuino una divisione in danno del creditore, l’art. 599, 2° comma, c.p.c. dispone che del pignoramento deve essere notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri contitolari, i quali, da quel momento, non possono lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.

L’avviso è un elemento integrativo del pignoramento (Satta-Punzi), poiché comporta il divieto per i comproprietari di vendere la quota e li rende corresponsabili dei danni verso i creditori qualora compiano atti lesivi della procedura (ad esempio, alienando, distruggendo o danneggiando i beni comuni) (Ricci).

L’avviso deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene di cui è pignorata la quota indivisa e gli estremi della trascrizione del pignoramento della quota. L’omissione dell’avviso comporta l’arresto dell’esecuzione.

Con lo stesso avviso (o con atto separato) gli interessati devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione, il quale disporrà una delle

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tre modalità attraverso le quali può realizzarsi l’espropriazione della quota indivisa (art. 600 c.p.c.):

- la separazione in natura della quota espropriata (ossia, l’attribuzione al debitore di una parte della cosa comune), che può avvenire soltanto se è possibile (ossia, se il bene è materialmente divisibile e se si tratta di un’operazione conveniente), se è chiesta dal...

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