L'espropriazione forzata in generale

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine347-358

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@1 Definizione e profili generali

L’art. 2910 c.c. stabilisce che "il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile". L’espropriazione forzata è, appunto, quel tipo di procedimento esecutivo che consiste nel sottrarre coattivamente alla disponibilità del debitore (attraverso il pignoramento) determinati beni appartenenti al suo patrimonio e nel trasformarli in denaro (mediante la vendita forzata), per destinarli al soddisfacimento del creditore (Mandrioli).

Il debitore, infatti, risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), i quali assolvono ad una funzione di garanzia generica dei crediti Pertanto, l’espropriazione forzata colpisce, preferibilmente, il denaro del debitore ed i suoi beni più facilmente trasformabili in denaro (titoli di credito e oggetti preziosi), ma può colpire ogni altro bene idoneo a essere trasformato in denaro (beni mobili, crediti, beni immobili).

A seconda dell’oggetto dell’espropriazione, si avrà:

- l’espropriazione mobiliare, se ha ad oggetto denaro o altri beni mobili;

- l’espropriazione immobiliare, se ha ad oggetto beni immobili;

- l’espropriazione presso terzi, se ha ad oggetto crediti del debitore o altre cose mobili appartenenti al debitore ma nella disponibilità di terzi.

Il creditore può scegliere tra l’una e l’altra forma di espropriazione e può utilizzare più mezzi di espropriazione insieme, ma il debitore può chiedere al giudice che limiti l’espropriazione a una di tali modalità, scelta dal creditore o dal giudice stesso.

@2 Il giudice dell’esecuzione

L’art. 484 c.p.c. dispone che l’espropriazione è diretta da un giudice, la cui nomina è effettuata dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

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Abbiamo già visto il duplice significato della parola "giudice" (vedi Cap. 7, par. 1), inteso sia come "ufficio giudiziario", sia come "organo-persona fisica" al quale sono attribuite determinate funzioni nell’ambito di un ufficio giudiziario. Calando questa distinzione in sede di esecuzione, quando si parla di giudice competente per l’esecuzione ci si riferisce all’ufficio giudiziario di fronte al quale si svolge la procedura esecutiva, in applicazione delle regole di riparto della competenza tra diversi uffici giudiziari; invece, quando si parla di giudice dell’esecuzione, ci si riferisce al giudice- persona fisica designato dal presidente del tribunale, come accade per il giudice istruttore nel processo di cognizione.

L’ultimo comma della medesima norma dispone che si applicano al giudice dell’esecuzione le disposizioni dell’art. 174 e dell’art. 175 c.p.c., ossia le norme sull’immutabilità del giudice istruttore (pertanto, il giudice dell’esecuzione non può essere sostituito se non in caso di assoluto impedimento o di esigenze di servizio) e sui poteri direttivi ed ordinatori del procedimento, che consistono:

- nel potere di audizione degli interessati in un’apposita udienza alla quale devono comparire il creditore pignorante, i creditori intervenuti, i debitori e gli altri interessati (art. 485 c.p.c.);

- nell’adozione dei provvedimenti mediante ordinanza (modificabile e revocabile fin quando non ha avuto esecuzione) pronunciata e comunicata con le stesse modalità previste per le ordinanze del giudice istruttore (art. 487, 2° comma, c.p.c.);

- nel potere di decidere le opposizioni agli atti esecutivi proposte dopo l’inizio dell’esecuzione, nonché le opposizioni all’esecuzione dopo che questa è iniziata (artt. 615, 2° comma, e 617 c.p.c.).

La via normale per far valere eventuali illegittimità delle ordinanze del giudice dell’esecuzione è quella delle opposizioni, specialmente quella dell’opposizione agli atti esecutivi (vedi Cap. 31, par. 3).

@3 Fascicolo dell’esecuzione, notifiche e avvisi

Dopo il pignoramento (vedi infra) e il deposito in cancelleria dello stesso, seguito dal deposito del titolo esecutivo e del precetto, il cancelliere forma un fascicolo nel quale sono inseriti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, nonché gli atti e i documenti depositati dalle parti (tra cui l’originale del titolo esecutivo o una copia di esso).

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Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento (art. 489 c.p.c.).

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 490 c.p.c., come modificato dal D.l. n. 35/2005, convertito nella L. n. 80/2005, quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima, è inserito in appositi siti Internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.

Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionale e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.

Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.

Per ragioni di privacy, nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.

@4 Il pignoramento

L’esecuzione forzata ha inizio con l’atto di pignoramento (ad eccezione dell’espropriazione di beni soggetti a pegno o ipoteca, per i quali l’esecuzione inizia direttamente con l’istanza di assegnazione o di vendita ex art. 502 c.p.c.), ossia con l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato nel titolo...

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