Le fonti di cognizione del diritto canonico

AutoreGaetano Dammacco
Pagine37-43

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@1. Distinzione delle fonti del diritto canonico

Le norme del diritto canonico sono contenute in raccolte o collezioni, che costituiscono le fonti storiche del diritto canonico, denominate fontes cognoscendi, mentre sono dette fontes existendi le fonti di produzione, e cioè gli organi della Chiesa, che pongono tali norme, e le fonti in senso formale, cioè le forme, che tali norme assumono.

@2. Le fonti del diritto divino positivo

Le fonti del diritto divino positivo sono contenute nella Sacra Scrittura o Bibbia, che comprende il vecchio Testamento (45 libri) e il nuovo Testamento (i 4 Evangeli, gli Atti degli Apostoli, le 14 lettere di San Paolo, le 2 lettere di S. Pietro, le 3 lettere di S. Giovanni, 1 lettera di S. Giacomo, 1 lettera di S. Giuda e l'Apocalisse di S. Giovanni). Questi libri, inclusi come autentici nell'elenco (canon) stabilito dal Concilio di Trento, sono detti perciò canonici.

Le verità trasmesse altrimenti che per il tramite della Sacra Scrittura costituiscono la tradizione, che è anche fonte del diritto divino. Page 38

@3. Le fonti del diritto umano fino alla codificazione

Le collezioni di diritto umano fino alla codificazione si sogliono distinguere in tre periodi:

1) Dai primi tempi della Chiesa fino al Decreto di Graziano (sec. XII) si hanno raccolte di canoni dei concili, successivamente accresciute con l'aggiunta di leggi imperiali, in tal caso dette nomocanoni, e collezioni varie di atti pontifici, non sempre autentici.

2) Dal Decreto di Graziano al concilio di Trento (sec. XVI); lo sviluppo del diritto canonico, che incominciò a rendersi autonomo dalla teologia pratica, fece sentire la necessità di ordinare la congerie delle norme, che si erano accumulate attraverso i secoli, non tutte in vigore, talune abrogate tacitamente, onde il monaco benedettino camaldolese Graziano, che insegnava a Bologna, per la rilevata esigenza compose tra il 1139 e il 1148 la sua opera, che perciò intitolò Concordia discordantium canonum, poi usualmente chiamata Decretum Gratiani, che si divide in tre parti: la prima suddistinta in Distinzioni e queste in canoni (si cita c. e segue il numero del canone D. e segue il numero della distinzione), la seconda parte suddistinta in Cause, queste in Questioni e queste ultime ancora in canoni (si cita c. e segue il numero del canone, C. e segue il numero della Causa, q. e segue il numero della questione), mentre la questione 3 della Causa 33, considerata un trattatello a parte sulla penitenza, è a sua volta distinta in 7 Distinzioni e queste sempre in canoni (si cita c. e segue il numero del canone, D. e segue il numero della Distinzione, con l'aggiunta delle parole de poenit., cioè de poenitentia, per distinguerla dalla prima parte), la terza parte, che tratta dei sacramenti, è pure divisa in Distinzioni e queste in canoni (si cita c. e segue il numero del canone, D. e segue il numero della Distinzione, con l'aggiunta delle parole De consecr., cioè de...

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