La Chiesa

AutoreGaetano Dammacco
Pagine15-22

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@1. Il concetto di Chiesa

La Chiesa, fondata nel disegno della Redenzione dal Cristo, che ne è il capo invisibile, è una realtà spirituale e trascendente, cioè sacramento di salvezza, che è visibile ed immanente nella storia umana come società gerarchicamente organizzata dei battezzati, i quali ne accettano l'organizzazione gerarchica, predisposta a diffondere la verità e la grazia necessaria al fine ultimo, la salvezza eterna delle anime, professando la stessa fede e partecipando agli stessi sacramenti, segni di grazia e mezzi di salvezza, e governata dal successore di Pietro, il Romano Pontefice, che ne è il capo visibile, e dai Vescovi, successori degli Apostoli in comunione con lui (canoni 204 § 2, 205).

La Chiesa, quindi nella sua struttura organica può definirsi una corporazione istituzionale, non territoriale e originaria, perciò autosufficiente, che ha cioè tutti i mezzi per il conseguimento del proprio fine, il quale per la sua preminenza esclusiva non può essere derivato.

Proprietà essenziali o note della Chiesa sono: 1) la santità, per l'origine e il fine; 2) l'unità, in quanto la Chiesa è una per la fede, la comunione tra i membri ed il governo; 3) la cattolicità o universalità, poiché per il suo stesso fine è stata istituita per tutte le genti; 4) l'apostolicità, in quanto, riallacciandosi direttamente agli Apostoli, è gerarchicamente ordinata. A queste note si possono aggiungere le prerogative, che sono: 1) Page 16 l'unicità, perché è la sola fondata da N. S. Gesù Cristo; 2) la necessarietà, perché è necessaria alla salvezza; 3) l'indefettibilità per la sicura inerranza in materia di fede e di morale; 4) la perfezione, nel senso che la Chiesa, come si è detto, ha in sé tutti i mezzi per il conseguimento del proprio fine, pur potendo giovarsi, in quanto realtà immanente nella storia, dello sviluppo della vita sociale umana e di un vitale scambio con le diverse culture dei popoli nel suo costante rinnovamento e adeguamento alle necessità dei tempi e dei luoghi.

@2. La struttura costituzionale della Chiesa

La Chiesa, in quanto organismo societario (can. 204 § 2) del popolo di Dio, è costituita dai fedeli in essa incorporati con il battesimo (can 204 § 1), con cui si è insigniti del sacerdozio comune o regale e profetico (can. 204 § 1).

I fedeli, eguali fra loro nella dignità vocazionale (can. 208), si distinguono per diritto divino in ministri sacri (can. 207 § 1), che costituiscono il clero (can. 207 § 1), e laici (can. 207 § 1).

I sacri ministri, infatti, insigniti del sacerdozio ministeriale, hanno la funzione di santificare con la distribuzione dei mezzi di grazia e l'offerta del divin Sacrificio (munus sanctificandi) e la funzione di governare ed insegnare (munus regendi et docendi) (canoni 375 § 2 e 1008); tali funzioni fondamentali, su cui si incentra la struttura della nuova codificazione, sono istituzionalmente attribuite agli ordinati in sacris, Vescovi e suoi collaboratori, cioè presbiteri e diaconi (canoni 757 e 1099), e agli investiti di giurisdizione (Romano Pontefice e Vescovi) (canoni 204 § 2 e 391 § 1), onde la costituzione gerarchica della Chiesa (Libro II, parte II del codex i.c.).

I laici, che concorrono a costituire la Chiesa, la cui edificazione è opera comune di tutti i fedeli, secondo la condizione propria di ciascuno (can. 208), poiché unico è il popolo...

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