Il munus regendi Gli uffici della gerarchia ecclesiastica

AutoreGaetano Dammacco
Pagine77-95

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@1. Distinzioni della giurisdizione ecclesiastica

La giurisdizione ecclesiastica (munus regendi), che è una e indivisibile, appartiene al Romano Pontefice e ai Vescovi per diritto divino e comprende la funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa o esecutiva (can. 135 § 1). Essa, oltre che di foro esterno, può essere di foro interno (can. 130), non irrilevante nel diritto canonico; può essere, inoltre, ordinaria (can. 131 § 1), se annessa all'ufficio (oltre al Romano Pontefice, Vescovi diocesani, vicari generali ed episcopali, coloro che sono preposti anche interinalmente ad una chiesa particolare ecc. detti perciò ordinari), propria, se esercitata nomine proprio (oltre al Romano Pontefice, si intende, Vescovi diocesani, prelati ed abati territoriali) (can. 134 § 1) o vicaria, se esercitata nomine alieno (vicari generali, vicari episcopali, vicari e prefetti apostolici) (can. 131 § 2) ed infine può essere delegata (can. 131 §§ 1, 3).

Al difetto della funzione esecutiva nel caso di errore comune, cioè non individuale, o di dubbio positivo e probabile, sia di diritto sia di fatto, sull'esercizio legittimo della funzione supplet Ecclesia (giurisdizione suppletiva) (can. 144 § 1). Page 78

@2. Concetto di ufficio ecclesiastico

Ufficio ecclesiastico è qualsiasi carica costituita stabilmente da disposizione divina o umana per un fine spirituale (can. 145 § 1), che implica il concetto di servizio a favore del Popolo di Dio.

Gli uffici possono essere di istituzione divina (Romano Pontefice e Vescovi) ed umana, centrali e locali, individuali e collegiali, e spesso comportano cura di anime, che, se piena, per la quale è richiesta l'esercizio del sacerdozio, non possono essere conferiti validamente se non a coloro che abbiano conseguito il sacerdozio (can. 150) e per la loro importanza non se ne può ritardare il conferimento (can. 151).

L'atto di preposizione all'ufficio ecclesiastico per l'esercizio della funzione ministeriale, detto provisio canonica, avviene da parte della competente autorità ecclesiastica o a sua scelta discrezionale o per accettazione del designato da chi ha il diritto di presentazione o per conferma dell'eletto, se la designazione spetta ad un collegio o ad una comunità, o per ammissione dell'eletto, che non potrebbe essere nominato all'ufficio per qualche impedimento canonico, di cui si chiede (postulatio) la dispensa (can. 180) o, infine, per semplice elezione, se non sia richiesta la conferma (can. 147).

Per gli uffici delle Chiese particolari la libera scelta normalmente è di competenza del Vescovo diocesano (can. 157).

Il codex i.c. regola i singoli modi di conferimento degli uffici ecclesiastici (canoni 158-183).

I diritti e i doveri, derivanti dai singoli uffici ecclesiastici sono stabiliti dalla legge, come l'obbligo della residenza per gli uffici residenziali (canoni 353 § 1, 395 § 1), o dal provvedimento di costituzione e di conferimento (can. 145 § 2).

L'ufficio ecclesiastico si rende vacante, oltre che per mor te del titolare, per fatto volontario (rinunzia, che deve essere spontanea (can. 188), trasferimento, richiesto ed accettato, da un ufficio ad altro, dipendente dalla stessa autorità (canoni 190 § 1 ss.) ), oppure per legge (limite di età (can. 184 § 1), destituzione ipso iure (can. 194 § 1) ), o per disposizione del superiore (privazione, come pena per un reato, da infliggere a norma di legge (can. 196 §§ 1, 2), rimozione per grave e giusta causa, Page 79 sempre con l'osservanza del procedimento stabilito (canoni 192 ss.), trasferimento d'autorità), oppure per decorso di tempo, se temporaneo (can. 184 § 1), o per una giusta causa, con possibilità di difesa del trasferito (can. 190 § 2).

I provvedimenti di trasferimento e di rimozione devono essere intimati all'interessato con atto scritto (canoni 190 § 3, 193 § 4).

Nel caso di trasferimento la rimunerazione connessa all'ufficio cessa con la presa di possesso nel nuovo ufficio (can. 191 § 2), mentre nel caso di rimozione dall'ufficio, che non sia avvenuta ipso iure, bisogna provvedere al mantenimento del rimosso per un congruo periodo di tempo, a meno che si provveda diversamente (can. 195).

@@A) Gli uffici con giurisdizione universale

@@@3. Il Romano Pontefice

Il Romano Pontefice e la curia romana, a mezzo della quale egli suole provvedere al governo della Chiesa universale, sono indicati con il nome di Santa Sede o Sede apostolica (can. 361), che, come la Chiesa, è istituzione di diritto divino (can. 113 § 1).

Il Romano Pontefice, detto anche Sommo Pontefice o Papa, è il capo visibile e pastore della Chiesa universale, come Vicario di N. S. Gesù Cristo, che ne è il capo invisibile. Egli, in quanto successore di San Pietro nella cattedra vescovile di Roma, ha il primato non solo di onore, ma anche di giurisdizione su tutta la Chiesa (can. 331), e quando definisce da solo o insieme con il collegio episcopale, anche non adunato né riunito in concilio ecumenico, le supreme verità in materia di fede e di morale gode del carisma di infallibilità della Chiesa (can. 749 §§ 1, 2).

In quanto tale il Romano Pontefice ha la rappresentanza di tutta la Chiesa e può essere rappresentato da legati pontifici nei rapporti con le chiese locali o anche congiuntamente con le comunità e i governi civili per favorire le relazioni Page 80 pubbliche sempre a vantaggio del bene delle anime e della missione della Chiesa (canoni 362 ss.). Negli Stati, in cui vige il diritto di decanato, il legato pontificio (nunzio) è decano del corpo diplomatico in base al protocollo del Congresso di Vienna (1815).

Il Romano Pontefice, in quanto Vescovo di Roma, è coadiuvato nel governo della diocesi da un cardinale vicario, arciprete di S. Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma, con una curia, che costituisce il Vicariato dell'Urbe.

Il Romano Pontefice è, inoltre, capo dello Stato della Città Vaticano, costituito nel 1929 con il trattato del Laterano a conclusione dell'annosa questione romana per assicurare l'indipendenza alla sua missione universale, che sarebbe condizionata dalla sua appartenenza ad uno Stato1.

La vacanza della Sede apostolica può verificarsi per morte del Pontefice o per sua rinuncia spontanea, che non ha bisogno di accettazione (can. 332 § 2).

Durante la vacanza della Sede Apostolica il collegio cardinalizio esercita le funzioni, che sono specificate da una legge speciale (can. 359), con il divieto di procedere ad innovazioni nel governo della Chiesa universale (can. 335).

L'elezione del Romano Pontefice, riservata al collegio cardinalizio, secondo una legge speciale (can. 349), con esclusione dei cardinali, che abbiano compiuto gli ottanta anni, generalmente avviene a scrutinio segreto con una maggioranza qualificata2.

Potrebbe essere eletto Pontefice qualsiasi fedele, che, se non ordinato e consacrato vescovo, riceverebbe gli ordini e la consacrazione dal cardinale decano (canoni 331 § 1, 355 § 1); ma dal 1387 è eletto un cardinale. Page 81

@@@4. Il concilio ecumenico e il collegio dei Vescovi

Il potere giurisdizionale su tutta la Chiesa è esercitato dal Romano Pontefice, oltre che individualmente, anche in unione con il collegio di tutti i Vescovi, riuniti in concilio ecumenico (can. 337 § 1), che può essere convocato soltanto dal Romano Pontefice, il quale lo presiede o personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, stabilisce gli argomenti da trattare e può sospenderlo, trasferirlo, scioglierlo (can. 338 §§ 1, 2).

I decreti e le deliberazioni conciliari hanno vigore soltanto se confermati dal Pontefice e promulgati per suo ordine (canoni 338 § 1, 341 § 1).

Se il Pontefice muoia durante la celebrazione di un concilio, questo si interrompe di diritto, finché il nuovo Pontefice ordini che sia continuato oppure disciolto (can. 340).

Ê qui opportuno rammentare che il concilio ecumenico Vaticano secondo, cui si ispira il nuovo codex i.c., è annoverato come il ventunesimo concilio ecumenico, preceduto dal Vaticano primo, interrotto nel 1870 e chiuso con la convocazione del nuovo concilio.

Lo stesso potere è esercitato unitariamente dai Vescovi non adunati, se la loro attività è stata ordinata o liberamente riconosciuta dal Romano Pontefice, così che esso sia propriamente collegiale (can. 337 § 2), secondo le modalità da lui stabilite (can. 337 § 3).

@@@5. Il sinodo dei Vescovi

Il sinodo dei Vescovi, altra espressione della collegialità del governo della Chiesa universale, è un organo permanente di Vescovi, che, scelti dalle diverse regioni del mondo, si adunano in tempi stabiliti per favorire una più stretta intesa tra il Romano Pontefice ed i Vescovi per coadiuvare con il loro consiglio il Pontefice nell'opera di mantenimento dell'integrità e di incremento della fede e dei costumi, di osservanza e rafforzamento della disciplina ecclesiastica, nonché nella valutazione di questioni relative all'azione della Chiesa nel...

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