I mezzi

AutoreGaetano Dammacco
Pagine97-113

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@1. La distinzione dei mezzi di attuazione dei munera Ecclesiae

La Chiesa per il conseguimento dei suoi fini ha il diritto e il dovere di adoperare i mezzi necessari, cioè i beni, di cui dispone in funzione della sua finalità, indipendentemente da qualsiasi autorità estranea al suo ordinamento nell'esercizio dei suoi munera (can. 747 § 1).

Questi mezzi sono innanzi tutto i beni spirituali, principal- mente la parola di Dio e i sacramenti; che caratterizzano l'ordinamento della Chiesa, onde i fedeli hanno diritto di rice- verli dai sacri Pastori nell'adempimento del munus docendi e del munus sanctificandi, ma sono anche quelli patrimoniali, presi in considerazione per la loro funzione strumentale rispetto al fine spirituale, distinguendosi in beni ecclesiastici e cose sacre, che costituiscono il patrimonio ecclesiastico.

Il codex i.c. tratta dei primi nei libri terzo e quarto, intitolati rispettivamente De munere Ecclesiae docendi e De munere Ecclesiae sanctificandi e dei secondi nel libro quinto intitolato De bonis Ecclesiae temporalibus. Page 98

Il munus docendi comprende la predicazione (canoni 762 ss.) e la catechesi (canoni 773 ss.), che è compito principal- mente dei genitori (can. 774 § 2 ), per l'annunzio della dottrina cristiana attraverso l'azione missionaria (canoni 781 ss.), l'educazione cattolica (canoni 793 ss.), di cui i genitori sono i principali responsabili (can. 793 §§ 1, 2), l'istituzione di scuole (canoni 796 ss.) di qualsiasi disciplina, ordine e grado (can. 800 § 1), comprese quindi le università, le facoltà, gli istituti superiori, le università cattoliche (canoni 807 ss.), di cui si è fatto cenno, e i mezzi di comunicazione sociale (canoni 822 ss.), specialmente la stampa, la cui importanza formativa non può sfuggire, onde il diritto e il dovere di vigilanza della Chiesa su tali mezzi per l'integrità della fede e dei costumi (can. 823 § 1) e l'approvazione dell'autorità ecclesiastica competente, richiesta per i libri, che trattano talune materie attinenti alla religione e alla morale, fra cui il diritto canonico (can. 827 § 2).

Il munus sanctificandi si realizza con i sacramenti (canoni 840 ss.), segni efficaci della grazia, di istituzione divina, con i sacramentali, istituiti dalla Chiesa ad imitazione dei sacramenti (canoni 1166 ss.) per la santificazione dei fedeli (benedizione ecc.), e con gli altri atti di culto divino (esequie ecclesiastiche, culto dei santi, delle immagini sacre, delle reliquie ecc.) (canoni 1176 ss.). Potrebbero annoverarsi tra i mezzi, di cui la Chiesa dispone per prevenire, correggere, eliminare le conseguenze socialmente rilevanti della concupiscentia, quelli che, predisposti ad assicurare o ripristinare la conservazione e la reintegrazione della società ecclesiale attraverso l'emenda o l'espiazione e la riconciliazione costituiscono il diritto penale, ed anche processuale, la cui trattazione a parte risponde ad esigenze sistematiche corrispondenti alla tradizione giuridica, mantenuta dal codex i.c. Page 99

@@A) I mezzi spirituali: i sacramenti in generale e il matrimonio in particolare

@@@2. I sacramenti in generale

I sacramenti (battesimo, cresima o confermazione, eucaristia, penitenza, unzione degli infermi, ordine sacro e matrimonio), in quanto segni visibili, ed anche perciò socialmente rilevanti, della grazia invisibile, hanno un'importanza fondamen- tale per la vita e l'attività della Chiesa, onde sarebbe estremamente utile, oltre che interessante, trattarne l'aspetto giuridico più diffusamente di quanto consenta un compendio degli elementi essenziali del diritto canonico.

Per rendersi conto dell'importanza, che per il diritto canonico hanno i sacramenti, basti considerare che le fondamentali situazioni giuridiche soggettive sono prodotte dal battesimo e dall'ordine sacro, di cui si è fatto cenno, e dal matrimonio, che sarà trattato meno sommariamente; il battesimo, inoltre è intimamente connesso con l'eucaristia, che nella sinassi eucaristica è al centro della comunità dei fedeli (can. 899 § 2), la cresima, con cui il battezzato conferma la propria partecipazione attiva alla comunione della Chiesa militante (can. 879) con la piena iniziazione cristiana (can. 842 § 2), la penitenza, che riconcilia con la Chiesa (can. 960) in una forma di pubblicità sacramentale, visibile pur nel segreto del confessionale, l'unzione degli infermi, manifestazione di affidamento perseverante nella comunione di carità (can. 998). Imprimono il carattere, e perciò non possono essere reiterati, i sacramenti del battesimo, della cresima e dell'ordine sacro (can. 845 § 1).

Sono detti sacramenti dei morti il battesimo e la penitenza, che si amministrano a coloro che per il peccato sono motti alla grazia da riacquistarsi con la loro amministrazione.

Il codex i.c. disciplina i requisiti e le modalità di amministrazione dei sacramenti (canoni 850 ss., 880 ss., 900 ss., 960 ss., 999 ss., 1010 ss., 1055 ss.). Page 100

@@@3. I preliminari alla celebrazione del matrimonio

La celebrazione del matrimonio può essere preceduta dalla promessa di matrimonio, che, se bilaterale, è detta sponsalitia o sponsalia.

Essa non obbliga alla celebrazione del matrimonio, ma produce solo effetti di ordine patrimoniale in caso di inadempienza (can. 1062 § 2) ed è regolata dal diritto particolare, stabilito dalle conferenze episcopali, che terranno conto delle consuetudini e delle leggi civili del luogo (can. 1062 § 1).

Il codex i.c. stabilisce che la celebrazione del matrimonio debba essere preceduta da una consapevole e responsabile preparazione, adatta e proporzionata all'importanza del sacramento e, ai considerevoli impegni derivanti dal matrimonio, attraverso un'efficace azione pastorale, cui è impegnata tutta la comunità dei fedeli (canoni 1063 ss.).

Per accertare che non vi siano ostacoli alla validità ed anche alla liceità del matrimonio (can. 1066) la celebrazione deve essere preceduta, tranne casi eccezionali, dall'esame dei nubendi, dalle pubblicazioni matrimoniali o dagli altri opportuni mezzi di indagine, stabiliti dalle conferenze episcopali (can. 1067), affinché attraverso tali mezzi di pubblicità i fedeli possano adempiere al dovere di denunciare tempestivamente quegli ostacoli, di cui siano a conoscenza, al parroco o all'ordinario del luogo (can. 1069).

@@@4. Il matrimonio come sacramento in fieri e in facto

Il matrimonio, istituto di diritto naturale, elevato alla dignità di sacramento tra i battezzati, è l'intima integrazione tra un uomo ed una donna per il loro giovamento e per la procreazione ed educazione della prole, cui esso è ordinato (can. 1055 § 1). La sua sacramentalità non è limitata all'atto, con cui il matrimonio si conclude e si perfeziona (dum fit, matrimonium in fieri), ma comprende il rapporto coniugale, dum permanet, la società coniugale e l'intima unione di tutta la vita (matrimonium in facto). Page 101

@@@5. Il consenso matrimoniale

Il matrimonio è costituito dal consenso, manifestazione dell'amore umano sublimato in caritas dal sacramento, di cui ministri sono gli stessi sposi, giuridicamente capaci di manifestarlo nella forma prescritta dalla legge (can. 1057 § 1).

Dunque il consenso, qui nulla humana potestate suppleri valet (can. 1057 § 1) e detto perciò radix del matrimonio, è elemento costitutivo del matrimonio, che è nullo se il consenso manchi per incapacità di intendere e di volere, derivante da causa patologica, permanente o transitoria, o anche da grave difetto di...

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