I soggetti del popolo di Dio

AutoreGaetano Dammacco
Pagine57-76

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@1. Persone fisiche e persone giuridiche

Nell'ordinamento giuridico della Chiesa hanno personalità le persone fisiche, che abbiano ricevuto il battesimo, cioè i fedeli, che sono persone in Ecclesia (can 96) proprio per l'impegno attivo e corresponsabile di collaborare secondo il loro stato giuridico all'attuazione del fine della Chiesa, con cui devono essere in comunione (can. 96), e le persone giuridiche con fine, che rientri nella missione salvifica della Chiesa (can. 114 § 1), di pietà, di apostolato, di carità sia spirituale sia temporale (can. 114 § 2), cioè gli enti ecclesiastici, che possono essere di istituzione divina, se la loro personalità ha fondamento nel diritto divino (Chiesa, Santa Sede) (can. 113 § 1), o di istituzione umana, se derivano la loro personalità in forza di una disposizione generale di legge (ex ipso iuris praescripto) oppure di un apposito provvedimento (per decretum) (can. 114 § 1).

Le persone giuridiche si distinguono in universitates personarum e universitates rerum secondo che il loro substrato costitutivo sia un complesso di persone (corporazioni) o di beni (fondazioni) (can. 115 §§ 1, 2, 3).

Esse poi possono essere pubbliche, se costituite dalla competente autorità ecclesiastica per il publicum bonum in nome della Chiesa, e private, se costituite con negozio giuridico privato Page 58 di fondazione o di associazione; queste ultime possono ottenere la personalità giuridica soltanto con provvedimento dell'autorità (can. 116 §§ 1, 2); inoltre per conseguire la personalità giuridica occorre che gli statuti siano stati approvati dalla competente autorità (can. 117).

Esse, pur considerandosi perpetue per propria natura, possono estinguersi per soppressione, per compimento dello scopo, per avere cessato la propria attività da cento anni o a norma degli statuti, se si tratta di persona giuridica privata, e, se si tratta di universitas personarum, quando il substrato personale si sia ridotto ad una sola persona, in cui si concentra l'esercizio dei diritti della persona giuridica, sempre che gli statuti non ne prevedano l'estinzione (can. 120 §§ 1, 2).

@2. I fedeli

Il battesimo, che è " ianua sacramentorum" (can. 849) ha un'importanza fondamentale nel diritto canonico in quanto "ad salutem necessarius" (can. 849) con l'inserimento nella Chiesa (can. 849), onde sotto l'aspetto giuridico assume particolare rilievo, perché è costitutivo della personalità nell'ordinamento della Chiesa in cui l'uomo proprio con tale sacramento "constituitur persona" (can. 96), cioè centro di ogni altra situazione giuridica.

Non si può, quindi, fondatamente sostenere, come è stato sostenuto, che con il battesimo si completa, ma non si acquista la personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, o che la mancanza del battesimo limita la capacità, riconosciuta in ogni uomo come tale, solo perché hanno rilevanza giuridica per il diritto canonico taluni atti dei non battezzati. Quando si dice, infatti, che con il battesimo si diventa persona in Ecclesia, con ciò stesso si viene ad ammettere che con il battesimo si acquista la personalità nell'ordinamento della Chiesa, proprio perché la personalità è una qualifica giuridica soggettiva relativa ad un determinato ordinamento giuridico.

Chi non è battezzato non è privato della personalità, ma è persona extra Ecclesiam, ed è certamente centro di imputazione Page 59 giuridica soggettiva, avendo la capacità naturale, che, pur non identificandosi con quella canonica, non può essere disconosciuta proprio dalla Chiesa, la quale oltretutto è depositaria ed interprete del diritto divino positivo e naturale, che riguarda tutti gli uomini, ai quali, quindi, perciò stesso si estende il magistero ecclesiastico (can. 747 § 1), in quanto anche i non battezzati ad animam Ecclesiae pertinent, essendo potenzialmente ordinati al Popolo di Dio.

Le leggi ecclesiastiche, che pertanto, obbligano solo i battezzati (can. 11), non possono contrastare con il diritto divino, altrimenti non sarebbero rationabiles, e perciò i non battezzati per la loro capacità naturale sono senz'altro centro di imputazione giuridica soggettiva e, quindi, possono essere testimoni in giudizio (can. 1540), sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni con i battezzati e legittimati a pretenderne l'adempimento, possono contrarre matrimonio nella forma canonica (can. 1108) con una parte cattolica (can. 1129, che richiama il can. 1127), sebbene con la dispensa dall'impedimento della disparitas cultus (canoni 1086 § 1, 2 e 1129), che, in quanto impedimento di diritto ecclesiastico o umano, riguarda solo la parte cattolica.

Proprio perché tutti gli uomini sono chiamati alla salvezza e a formare il Popolo di Dio potenzialmente per l'universalità del fine e perciò stesso della Chiesa, non tutti vi partecipano in atto né si può essere costretti a parteciparvi (can. 861 § 2) per il diritto alla libertà religiosa, che è espressione della dignità umana.

Qualunque uomo può amministrare validamente il battesimo, ed anche lecitamente in caso di necessità (can. 861 § 2), e quindi pure chi non è battezzato, adoperando la materia del sacramento con l'osservanza della forma e con l'intenzione (can. 861 § 2) di fare quod facit Ecclesia, in qualità di organo, perché è Cristo che battezza, e non di persona dell'ordinamento, in cui opera, ponendo la volontà naturale riferibile direttamente alla Chiesa, dispensatrice dei sacramenti, i cui effetti, anche giuridici, si producono ex opere operato.

La volontà del suscipiente, come del resto per tutti i sacramenti, non determina infatti la produzione degli effetti giuridici Page 60 del battesimo, anche ove sia richiesta per la validità, come nel caso del battesimo degli adulti, la cui intenzione o manifestazione di desiderio (can. 865 § 1, 2) non può essere produttiva degli effetti, anche giuridici, ben potendo costituire un presupposto, richiesto sia pure ad validitatem per la necessaria partecipazione dei fedeli, che ne abbiano la capacità, ai munera Ecclesiae, e nel caso dei sacramenti al munus sanctificandi.

@3. Qualità e rapporti che in fluiscono sulla capacità dei fedeli

Influiscono sulla capacità giuridica dei fedeli talune qualità e taluni rapporti personali:

  1. L'età: nel diritto canonico si diventa maggiorenni, cioè capaci di esercitare i propri diritti (can. 98 § 1), con il compimento dei diciotto anni (can. 97 § 1), mentre al di sotto di tale età si è minorenni (can. 97 § 1) e questi, se non abbiano raggiunto i sette anni, sono detti infantes (can. 97 § 2) e non sono tenuti all'osservanza delle leggi ecclesiastiche (can. 11), in quanto ritenuti privi dell'uso di ragione (can. 97 § 2). A taluni effetti sono considerati anche la pubertà (can. 1096 § 2), che varia per l'uomo e per la donna o nei diversi luoghi, e l'età avanzata (can. 1252); sono, poi, stabiliti specifici limiti di età, come per il matrimonio (can. 1083), per il conferimento del presbiterato e del diaconato (can. 1031 §§ 1, 2), per l'episcopato (can. 378 § 1, 30), per la professione religiosa (can. 656, 10), per la capacità penale (can. 1223, 10).

    I minori sono soggetti alla potestà parentale, cioè di entrambi i genitori (parentes), per l'esercizio dei loro diritti, a meno che ne siano esentati dal diritto divino o dal diritto umano (can. 98 § 2), come in materia spirituale.

  2. Il sesso, che è rilevante ai fini della sacra ordinazione, la quale può essere ricevuta soltanto dall'uomo (vir) battezzato (can. 1024), come pure il conferimento stabile dei ministeri di accolito e di lettore (can. 230 § 1).

  3. Il rito, che determina notevoli differenze disciplinari, particolarmente rilevanti tra il rito latino (romano, ambrosiano, Page 61 mozarabico, bracarense) e il rito orientale (suddistinto in molti riti), tanto che i canoni del codex iuris canonici, come di quello precedente, riguardano la Chiesa latina (can. 1), e i canoni 111 e 112 regolano l'appartenenza ad un rito ed il passaggio ad altri riti.

  4. Le infermità sia mentali (mancanza totale o parziale dell'uso di ragione ed altri specifici difetti psichici (can. 1095)), sia fisiche (can. 1029 per l'ordine sacro, can. 1084 § 1 per il matrimonio) influiscono sulla capacità dei soggetti, che, se privi dell'uso di ragione, sono equiparati agli infanti (cm. 99) e, come questi, non sono tenuti all'osservanza delle leggi ecclesiastiche (can. 11).

  5. Taluni reati e talune pene, particolarmente l'apostasia, che consiste nel rinnegamento della fede, l'eresia, che consiste nel negare e anche solo nel porre in dubbio una verità di fede, lo scisma, che consiste nel disconoscere il primato di giurisdizione del Romano Pontefice (can. 1364 § 1).

  6. I rapporti di famiglia e personali: la parentela o consanguineità, cioè il vincolo di sangue, che unisce le persone discendenti da uno stipite comune; essa può essere in linea retta, ascendente e discendente, o in linea collaterale od obliqua; per determinare il grado nell'una o nell'altra si computano tutte le persone, escludendo dal computo il capostipite (can. 108 §§ 1, 2, 3).

    L'affinità, cioè il vincolo, che sorge da matrimonio valido, anche se non consumato, e unisce l'un coniuge ai parenti dell'altro coniuge nello stesso grado, in cui questi è consanguineo (can. 109 §§ 1, 2).

    La parentela spirituale, che sorge tra padrino e...

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