Le sanzioni penali

AutoreGaetano Dammacco
Pagine115-121

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@1. Peculiarità del diritto penale canonico

Il diritto penale è forse il campo ove meglio si possono saggiare le peculiarità del diritto canonico.

Basti pensare alla non esigibilità, per cui non è punibile la violazione della legge ecclesiastica, quando la sua osservanza sia di grave incomodo (can. 1323, 4º), mentre dalla osservanza della legge divina e dalle azioni pregiudizievoli al bonum animae non giustifica neppure lo stato di necessità, che giustifica solo l'appropriazione dei beni privati, destinati principalmente all'uomo in generale per la propria conservazione, cui deve essere ordinata la proprietà privata, la quale perciò ha innanzi tutto una funzione sociale.

Il diritto penale canonico per la sua funzione pastorale non si può uniformare rigorosamente ai principi basilari per il diritto statale del nullum crimen sine praevia lege poenali e del nulla poena sine praevia lege, che però sono in taluni casi sottintesi, come per le pene latae sententiae, in cui si incorre con il fatto stesso della commissione del reato (can. 1314), sempre che se ne sia consapevoli (can. 1318), senza che possa esservi il pericolo dell'angoscioso errore giudiziario e con la massima tutela del diritto all'onore, che costituisce l'aspetto più delicato dei diritti della personalità, in funzione propriamente pastorale. La stessa esistenza di una tale categoria di pene, già dimostra la funzione della pena, che, anche se espiativa, irrogata principalmente, non mai esclusivamente, per la reintegrazione dell'ordine giuridico violato, ha sempre una Page 116 funzione emendativa (can. 1313 § 1, 1º), predominante nelle pene dette medicinali. Infatti le pene tendono pur sempre alla salvezza delle anime, rispetto alla quale anche il diritto penale, come parte del diritto canonico, e forse più di tutto il diritto penale, ha funzione strumentale, tanto che nel diritto penale canonico le pene devono sempre essere consentanee al fine soprannaturale della Chiesa (can. 1312 § 2) e potrebbe essere perfino dannosa alla salvezza dell'anima l'impunità, detta perciò poenalis.

Quei principi, pertanto, non possono avere integrale applicazione nel diritto canonico, come dimostra per le pene ferendae sententiae, quelle, che il reo non è tenuto ad espiare se non gli sono state irrogate, la norma, opportunamente mantenuta ed anzi posta a conclusione e coronamento del libro sulle sanzioni penali come principio generale, per il quale oltre ai casi previsti dalla legge può rendersi necessario per riparare o prevenire uno scandalo punire con una giusta pena la trasgressione particolarmente grave di una legge divina o umana (can. 1399). In fatti in tali casi l'impunità nuocerebbe all'integrità della comunione ecclesiale e in definitiva allo stesso bonum animae, legge suprema della Chiesa (can....

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