DECRETO-LEGGE 1 marzo 1999, n. 43 - Disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario

Coming into Force03 Marzo 1999
End of Effective Date30 Maggio 2003
Enactment Date01 Marzo 1999
Published date02 Marzo 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/03/02/099G0093/CONSOLIDATED/20030331
Official Gazette PublicationGU n.50 del 02-03-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999, ai fini della determinazione del prelievo supplementare dovuto e del relativo versamento in conformita' alla normativa comunitaria, nonche' di adeguare la legislazione vigente ai dettami della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 398 dell'11 dicembre 1998 e di assicurare la funzionalita' del settore in attesa del riordino del medesimo;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999. L'esubero complessivo nazionale, sul quale e' calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, e' costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

  2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decretolegge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte. Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati.

  3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:

    1. l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, gia' accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome;

    2. la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate.

  4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

  5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

  6. Le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

  7. L'AIMA effettua la compensazione per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 15 settembre 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

  8. La compensazione nazionale e' effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

    1. in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna;

    2. in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

    3. in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

    4. in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

    5. in favore di tutti gli altri produttori.

  9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorita' prevista dall'articolo 13, comma 6-bis, del decretolegge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

  10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed al relativi modelli L1 allegati da presentarsi entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione e' stabilito al 31 dicembre 1999.

  11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome.

  12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.

  13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso e' stato accolto, il prelievo versato e' restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalita' per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'Amministrazione divenute definitive.

  14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2, sara' definita con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente...

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