LEGGE 30 marzo 1998, n. 61 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

Coming into Force01 Aprile 1998
Enactment Date30 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/03/31/098G0108/ORIGINAL
Published date31 Marzo 1998
Official Gazette PublicationGU n.75 del 31-03-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Napolitano, Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione

civile Costa, Ministro dei lavori

pubblici

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza: Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1998. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 87. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1998.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1998, N. 6

All'articolo 2:

al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intesa istituzionale di programma riguardera' in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili";

al comma 2, primo periodo, dopo la parola. Ênonche'" sono inserite le seguenti: ", su deliberazione dei rispettivi consigli, "e dopo la parola: "ripartizione" sono inserite le seguenti. "nei limiti"; al secondo periodo, dopo le parole: "Nel programma vengono individuate" sono inserite le seguenti: ", a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente," e dopo le parole: "patrimonio culturale" sono inserite le seguenti: ", la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane";

al comma 3, nell'alinea, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "con criteri omogenei"; nella lettera a), le parole: ", con criteri omogenei," sono soppresse; nella lettera c), la parola: "omogenei" e' soppressa e dopo le parole: "i centri e nuclei" sono inserite le seguenti: ", o parte di essi,"; alla lettera e), dopo le parole: "dissesti idrogeologici, " sono aggiunte le seguenti:

"con priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorita' di bacino,";

al comma 4, al primo periodo sono premessi i seguenti: "Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonche' la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente";

al comma 5, dopo le parole: "per ciascuna regione," sono inserite le seguenti: "dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997," e dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3";

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con il Dipartimento della protezione civile".

All'articolo 3:

al comma 1, nell'alinea, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"; alla lettera a), dopo le parole: "di uso pubblico," sono inserite le seguenti: "con priorita' per gli edifici scolastici,";

al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei programmi sono altresi' indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15.";

al comma 4, dopo le parole: "l'assistenza tecnica ai comuni", sono inserite le seguenti: ", con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,"; le parole: "avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano" sono sostituite dalle seguenti "valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione,";

al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando i contributi di cui all'articolo 4";

dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

"6-bis. I1 consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3.";

al comma 7, dopo le parole: "di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: ", comma 2,".

All'articolo 4:

al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: "elementi architettonici esterni" sono inserite le seguenti: ", comprese le rifiniture esterne,"; alla lettera a), dopo le parole: "superfici preesistenti" sono aggiunte le seguenti: "aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario"; alla lettera b), dopo le parole: "sulle strutture" sono inserite le seguenti: ", compreso l'adeguamento igienico-sanitario,";

al comma 2, la parola: "integrati" e' sostituita dalle seguenti: "di recupero";

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario.";

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunita' o attivita' turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo e' concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.";

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Ai proprietari", sono inserite le seguenti: ", o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto," e dopo le parole: "il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario" sono inserite le seguenti: ", detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile";

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 15 e con priorita' per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili";

dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:

"7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilita' di cui all'articolo 15.".

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: "e di servizi," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico," e dopo le parole: "3 milioni per" sono inserite le seguenti "gli imprenditori agricoli e";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attivita'...

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