Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per gli eventi calamitosi che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola "regioni", interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole "crisi sismica", in prosecuzione di quelli gia' avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile:
n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;
n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;
n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;
n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;
n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;
n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;
n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;
n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.
Art
2.
Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma
Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le Regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonche' il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate le priorita' degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.
-
Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, d'intesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
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a definire, con criteri omogenei, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici
danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi
strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche
indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il
risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la
valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresi',
eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla
lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti
pubblici e privati;
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a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono
utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di
ripristino e a definire le relative procedure e modalita' di
attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la
determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di
rifinitura;
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a definire i criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei di particolare
interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o
gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio
edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso
programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;
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a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto
nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica
sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilita' che
il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in
caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni
tecniche per la ricostruzione;
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a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli
edifici danneggiati di proprieta' delle Regioni e degli enti
locali, nonche' degli enti dagli stessi derivati o partecipati e
destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere
prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e
a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente
vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al
bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici
piu' sicuri; i piani dovranno altresi' prevedere la
predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione
civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.
Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
I comitati tecnicoscientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonche' per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3.
Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.
I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.
Art
2.
Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma
Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le Regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.L'intesa istituzionale di programma riguardera' in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.
A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonche' , su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate , a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorita' degli...