DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1997, n. 364 - Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria

Coming into Force28 Ottobre 1997
End of Effective Date05 Giugno 2012
Enactment Date27 Ottobre 1997
Published date28 Ottobre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/10/28/097G0408/CONSOLIDATED/20120209
Official Gazette PublicationGU n.252 del 28-10-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che dal 26 settembre 1997 colpiscono le regioni Marche e Umbria;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni relative alla sospensione di termini ed al finanziamento di interventi di massima urgenza per le popolazioni colpite e nei settori dei beni culturali, della spesa sanitaria, delle iniziative produttive, del volontariato e della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Sospensione dei termini

  1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997. Sono, altresi', sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

  2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica puo' aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che dal 26 settembre 1997 colpiscono le regioni Marche e Umbria;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni relative alla sospensione di termini ed al finanziamento di interventi di massima urgenza per le popolazioni colpite e nei settori dei beni culturali, della spesa sanitaria, delle iniziative produttive, del volontariato e della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Sospensione dei termini

  1. Per i soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 sono sospesi, sino al 31 marzo 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998. Sono, altresi', sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 26 settembre 1997 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti.

  2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica puo' aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attivita' produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attivita' economica, produttiva o lavorativa.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che dal 26 settembre 1997 colpiscono le regioni Marche e Umbria;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni relative alla sospensione di termini ed al finanziamento di interventi di massima urgenza per le popolazioni colpite e nei settori dei beni culturali, della spesa sanitaria, delle iniziative produttive, del volontariato e della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Sospensione dei termini

  1. Per i soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 sono sospesi, sino al 31 marzo 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Sono, altresi', sospesi per lo stesso periodo tutti i temini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 26 settembre 1997 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti.

  2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica puo' aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attivita' produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attivita' economica, produttiva o lavorativa.2 AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 61, comma 1) che "I termini sostanziali e processuali di cui all'articolo 1 del decreto-legge...

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