LEGGE 17 dicembre 1997, n. 434 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria

Coming into Force20 Dicembre 1997
End of Effective Date05 Giugno 2012
Enactment Date17 Dicembre 1997
Published date19 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/19/097G0471/CONSOLIDATED/20120209
Official Gazette PublicationGU n.295 del 19-12-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. I titoli di credito e le rate dei mutui per i quali cessa la sospensone di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge devono essere presentati per il pagamento entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dell sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri Napolitano, Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza: Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 63. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 gennaio 1998.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1997, N. 364

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "Nei confronti dei soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti"; le parole: "nelle regioni Marche e Umbria" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997"; le parole: "sino al 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 marzo 1998¤; le parole: "dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998"; dopo le parole: "titolo di credito avente forza esecutiva" sono inserite le seguenti: "creato prima del 26 settembre 1997" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti";

dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attivita' produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attivita' economica, produttiva o lavorativa".

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis (Contributi consortili di bonifica) 1. Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, e' sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

  1. I soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi, esclusi quelli per il servizio irriguo, fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' totale o parziale dei fabbricati.

  2. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 al termine del periodo di sospensione nonche' le corrispondenti modalita' di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

    Art. 1-ter (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo) 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 1998, anche se gia' incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

  4. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze...

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