Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
I titoli di credito e le rate dei mutui per i quali cessa la sospensone di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge devono essere presentati per il pagamento entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dell sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Napolitano, Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile
Visto, il Guardasigilli: Flick
Avvertenza: Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 63. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 gennaio 1998.