DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1993, n. 569 - Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario

Coming into Force15 Gennaio 1994
End of Effective Date30 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/31/093G0627/CONSOLIDATED/20030331
Published date31 Dicembre 1993
Enactment Date23 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.306 del 31-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 125
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario, che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino, ed in particolare l'art. 14 che prevede l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 536/93 del 9 marzo 1993, che fissa le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattieri;

Considerato che i predetti regolamenti CEE hanno abrogato rispettivamente i regolamenti CEE n. 857/84 e n. 1546/88, introducendo un nuovo assetto del settore lattiero-caseario che assume immediato rilievo rispetto alle disposizioni di cui alla legge n. 468 del 1992;

Ritenuto pertanto necessario, nel dettare le norme di esecuzione della legge n. 468 del 1992 ai sensi dell'art. 14, fare riferimento, per effetto della sopravvenuta normativa comunitaria, alle nuove disposizioni CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Disposizioni generali

  1. Nel presente regolamento ogni menzione o riferimento alle regioni si intendono riferiti anche alle province autonome di Trento e Bolzano.

  2. Nell'ambito dell'applicazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, la parola "periodo", conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia, contraddistingue l'arco temporale intercorrente fra il 1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

  3. Nell'ambito dell'applicazione della predetta legge, ogni riferimento agli acquirenti di latte e prodotti lattieri si intende esteso alle imprese cooperative che utilizzano o trasformano latte bovino, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto in base al quale i produttori consegnano il latte ed i prodotti lattieri alla cooperativa medesima.

  4. Per il primo periodo di applicazione del regime (1 aprile 1993-31 marzo 1994), ai fini del presente regolamento, le quote attribuite a ciascun produttore sono quelle assegnate dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993 e successivi, come determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 468/1992, ed a seguito dei controlli da essa esperiti sulla effettivita' della produzione nelle campagne 1988-89 e 1991-92. Con successivo regolamento sono determinati i criteri di assegnazione delle quote per i periodi successivi.

Art 2.

Perdita della quota

  1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri per un intero periodo comporta per il produttore titolare di quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.

  2. Il periodo di cui al comma 1 e' elevato a due periodi qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:

    1. prolungata inattivita' conseguente ad inabilita' del produttore medesimo;

    2. esproprio della superficie agricola dell'azienda;

    3. furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte;

    4. catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda;

    5. distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

    6. epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dalla autorita' veterinaria, che compromettano la produzione lattiera.

  3. A tal fine il produttore interessato deve presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al competente ufficio regionale entro trenta giorni dal termine del periodo di mancata commercializzazione.

  4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo alla mancata commercializzazione, a meno che il produttore non comunichi, entro il 15 dicembre del primo periodo successivo, al competente ufficio regionale:

    1. l'avvenuta ripresa della commercializzazione;

    2. la cessione o l'affitto dell'azienda;

    3. la cessione o l'affitto della quota.

  5. Le regioni, individuati i produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di un periodo, valutate le istanze di cui al comma 3 e preso atto delle comunicazioni di cui al comma 4, comunicano all'AIMA gli elementi necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

  6. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno.

  7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si applica l'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992.

Art 3.

Riduzione della quota

  1. Le regioni svolgono controlli tesi a verificare la rispondenza della quantita' di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore.

  2. Ove la quantita' commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi.

  3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

  4. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art 4.

Associazioni di produttori

  1. Per associazioni di produttori si intendono, ai fini del presente regolamento, quelle previste e disciplinate dal regolamento CEE n. 1360/1978 e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

  2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 468/1992 le associazioni di produttori di cui al regolamento CEE n. 1360/1978, e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono presentare all'AIMA la relativa domanda, a firma del presidente, corredata dalla delibera del consiglio direttivo da cui risultino i nominativi dei soci titolari di quota.

  3. Qualora le associazioni di produttori non intendano proseguire nella gestione unitaria delle quote debbono darne comunicazione all'AIMA entro il termine di cui all'art. 3, comma 2, della predetta legge.

Art 5.

Associazioni: recesso ed adesione

  1. Le associazioni di produttori con apposito atto, sottoscritto anche al produttore interessato e redatto conformemente al modello allegato 1, comunicano all'AIMA il recesso dei produttori entro quindici giorni dal perfezionamento del recesso medesimo.

  2. L'AIMA provvede ad aggiornare i bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 pervenute entro il 15 gennaio di ciascun anno ed in recesso ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione dei bollettini recanti l'aggiornamento.

  3. Le medesime modalita' ed i medesimi termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano nell'ipotesi in cui un produttore aderisca ad un'associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

Art 6.

Elenchi dei titolari di quota

  1. L'AIMA, pubblicati entro il 31 gennaio di ciascun anno gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota negli appositi bollettini, provvede a far pervenire, in stampa e su supporto magnetico i bollettini medesimi alle regioni entro il 20 febbraio di ciascun anno.

  2. Le regioni, acquisiti i predetti bollettini, provvedono entro il 10 marzo di ciascun anno a farli pervenire agli uffici periferici, in ogni capoluogo di provincia, al fine di consentirne l'immediata visione agli operatori interessati.

  3. Le regioni adottano tutte le opportune misure dirette a consentire una immediata disponibilita' di copie dei bollettini per gli operatori che ne facciano richiesta.

Art 7.

Dichiarazioni degli acquirenti

  1. Al termine di ciascun periodo gli acquirenti devono redigere una dichiarazione riguardante le quantita' di latte e di prodotti lattieri consegnate dai produttori, secondo lo schema dell'allegato 3 per i produttori non associati, e secondo lo schema dell'allegato 4 per i produttori associati.

  2. Le predette dichiarazioni devono essere trasmesse alle regioni, all'AIMA ed alle associazioni di produttori, secondo quanto previsto dall'art. 3, II paragrafo del regolamento CEE n. 536/1993 unitamente ad un modulo redatto conformemente al modello allegato 2.

  3. Tali dichiarazioni devono essere trasmesse dagli acquirenti entro il 15 maggio di ciascun anno e possono essere inviate su supporto magnetico, nel rispetto di specifiche tecniche che verrano precisate dall'AIMA con circolare.

  4. Anche in caso di utilizzo di supporto magnetici, deve essere redatto su carta il modulo di cui al comma 2.

  5. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 3 le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 3 del regolamento CEE n. 536/1993, con le modalita' indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 11 della legge n. 468/1992.

  6. I dati, contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1, devono risultare dalla documentazione commerciale e dalle registrazioni contabili tenute presso l'azienda ed accessibili per i controlli.

Art 8.

Tenore di materia grassa

  1. Il tenore di grassi del latte, considerato rappresentativo per la quota...

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