LEGGE 26 novembre 1992, n. 468 - Misure urgenti nel settore lattiero-caseario

Coming into Force19 Dicembre 1992
Published date04 Dicembre 1992
Enactment Date26 Novembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/04/092G0509/CONSOLIDATED/20030331
Official Gazette PublicationGU n.286 del 04-12-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. A decorrere dal periodo 1 aprile 1993-31 marzo 1994, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalita' stabilite nella presente legge.

Art 2.
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

  2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonche' per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

    1. una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantita' di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e suc- cessive modificazioni, integrazioni e codificazioni, e' considerata la quantita' di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

    2. una quota B, pari alla maggiore quantita' commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), e' attribuita una quota B pari alla quantita' di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

  3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non puo' essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attivita' prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennita' prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

  4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilita' sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale.

  5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresi' esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtu' di disposizioni comunitarie o nazionali.

  6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

  7. Le regioni svolgono periodici controlli sull'entita' della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verifichino che essa e' inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4.

  8. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantita' attribuite ai produttori ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantita' assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia, tenendo conto, relativamente alle riduzioni obbligatorie della quota B, dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantita' di produzione lattiera.

  9. In particolare l'AIMA, sulla base dei criteri generali stabiliti con il decreto di cui al comma 8, e' autorizzata ad approntare:

    1. progammi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di cui alle quote A e B;

    2. riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai produttori, senza erogazione di alcuna indennita' in favore dei produttori. La riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota B.

Art 2.
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

  2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonche' per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

    1. una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantita' di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e suc- cessive modificazioni, integrazioni e codificazioni, e' considerata la quantita' di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

    2. una quota B, pari alla maggiore quantita' commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), e' attribuita una quota B pari alla quantita' di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

  3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non puo' essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attivita' prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennita' prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

  4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilita' sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale. 1

  5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresi' esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtu' di disposizioni comunitarie o nazionali.

  6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

  7. Le regioni svolgono periodici controlli sull'entita' della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verifichino che essa e' inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare...

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