DECRETO-LEGGE 15 giugno 1998, n. 182 - Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera

Coming into Force17 Giugno 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/06/16/098G0235/CONSOLIDATED/20030331
Enactment Date15 Giugno 1998
Published date16 Giugno 1998
Official Gazette PublicationGU n.138 del 16-06-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare la normativa concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al fine di consentire il regolare e tempestivo completamento degli stessi, nonche' di emanare disposizioni in materia di adeguamento delle imprese alimentari alle prescrizioni igienicosanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1.

  1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive.".

  2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e' soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    " 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.".

  3. All'articolo 5 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999.".

  4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di...

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