LEGGE 27 gennaio 1998, n. 5 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera

Coming into Force29 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/28/098G0035/ORIGINAL
Published date28 Gennaio 1998
Enactment Date27 Gennaio 1998
Official Gazette PublicationGU n.22 del 28-01-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pinto, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1

DICEMBRE 1997, N. 411.

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: "sono ridotte alla misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non sono effettuate";

al comma 3, primo periodo, le parole: "trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare" sono sostituite dalle seguenti: "restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima"; al secondo periodo, le parole da: "quindici giorni" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo l995-1996, finche' permangono nella disponibilita' dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3.";

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. La validita' delle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT