DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1997, n. 411 - Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera

Coming into Force02 Dicembre 1997
End of Effective Date30 Maggio 2003
Enactment Date01 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/01/097G0453/CONSOLIDATED/20030331
Published date01 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.280 del 01-12-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 e per l'ordinato svolgimento del periodo in corso, anche al fine di evitare l'eventuale procedura di infrazione comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Ripristino della liquidita'

  1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

  2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

  3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

  4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 e per l'ordinato svolgimento del periodo in corso, anche al fine di evitare l'eventuale procedura di infrazione comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Ripristino della liquidita'

  1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

  2. Le restituzioni di cui al comma 1 non sono effettuate nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

  3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 nonche' l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

    3-bis. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo l995-1996, finche' permangono nella disponibilita' dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3.

  4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria.

    4-bis. La validita' delle garanzie fidejussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 e', a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale.

Art 2.

Accertamenti della produzione lattiera

  1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e gia' comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attivita' del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto dei Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonche' dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

    1. modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

    2. modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero";

    3. modelli L1 con quantita' di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari al 20 per...

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