DECRETO-LEGGE 19 maggio 1997, n. 130 - Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura

Coming into Force21 Maggio 1997
End of Effective Date05 Giugno 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/20/097G0163/CONSOLIDATED/20120209
Published date20 Maggio 1997
Enactment Date19 Maggio 1997
Official Gazette PublicationGU n.115 del 20-05-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'Amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed emanare provvedimenti urgenti in materia di protezione civile;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare il fermo biologico della pesca per l'anno 1997, nonche' di effettuare una rilevazione dei capi bovini nelle aziende lattiere tramite i servizi veterinari, ai fini di completare l'indagine in materia di quote latte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997

  1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

  2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della societa' SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL - 215 e CL - 415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997.

  3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.

  4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'Amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed emanare provvedimenti urgenti in materia di protezione civile;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare il fermo biologico della pesca per l'anno 1997, nonche' di effettuare una rilevazione dei capi bovini nelle aziende lattiere tramite i servizi veterinari, ai fini di completare l'indagine in materia di quote latte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997

  1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed in particolare nelle aree protette, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215 , alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo.

  2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della societa' SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL - 215 e CL - 415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque indifferibilmente , non oltre il 31 dicembre 1997.

  3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento , nonche' al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.

  4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unita' all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996".

Art 2.

Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433

  1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo il comma 1 dell'articolo 1 e' inserito il seguente:

      "1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.";

    2. al comma 2 dell'articolo 1:

      1) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;";

      2) alla lettera h) dopo la parola: "periferico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,";

      3) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "ibis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma.";

    3. all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "articolo 1" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli previsti dalla lettera i - bis), dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione gia' individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi alla Val di Noto,";

    4. il comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

      " 2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entita' dei contributi gia' determinata con precedenti ordinanze.".

  2. Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

  3. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e' incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).

  4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente...

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