LEGGE 31 dicembre 1991, n. 433 - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa

Coming into Force02 Febbraio 1992
Published date18 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/01/18/092G0016/CONSOLIDATED/20081222
Enactment Date31 Dicembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.14 del 18-01-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione di spesa e finalita'

1 . Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa, catania e ragusa, indicati nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

2 . L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

  1. riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma;

  2. riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata;

  3. recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del val di noto;

  4. ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;

  5. ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subi' to danni per effetto degli eventi sismici;

  6. riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;

  7. realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta le sicilia orientale, nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

  8. potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico;

  9. potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di siracusa, priolo, melilli e augusta.

3 . I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico.

4 . Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione dell'istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art 1.

Autorizzazione di spesa e finalita'

  1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa, catania e ragusa, indicati nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.

2 . L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

  1. riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma;

  2. riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata;

  3. recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del val di noto;

  4. ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;

  5. ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subi' to danni per effetto degli eventi sismici;

  6. riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;

  7. realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta le sicilia orientale, nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 ,compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;

  8. potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ;

  9. potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di siracusa, priolo, melilli e augusta.

i-bis interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;

i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers .

3 . I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico.

4 . Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione dell'istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art 1.

Autorizzazione di spesa e finalita'

1 . Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa, catania e ragusa, indicati nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi nell'intero territorio regionale, e' assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.

2 . L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

  1. riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente...

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