IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976, e confermato il 16 giugno 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, dell'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome (Cisal-Cisas-UnsaFisafs-Snals) e della Dirstat e della Cisnal, sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: Art. 1.
Il lavoro straordinario puo' essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili ed e' autorizzato con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potra' eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' del personale in servizio.
Il predetto decreto dovra' indicare, oltre che i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, anche gli uffici interessati, l'entita' del personale impiegato, compreso il titolare delle relative unita' organiche, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle suindicate esigenze di servizio.
Le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese nei limiti stabiliti con il decreto di autorizzazione con il quale, salvo quanto previsto nei successivi articoli, potra' consentirsi di raggiungere al massimo e solo per casi eccezionali il limite annuo individuale di 240 ore.
Ove non sia diversamente stabilito col decreto di autorizzazione, la spesa mensile per lavoro straordinario non puo' normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo del relativo capitolo di bilancio. Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite puo' essere eccezionalmente superato nei periodi di piu' intensa attivita', purche' sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi in bilancio una disponibilita' non inferiore, per ciascun mese, alla meta' di quella normalmente utilizzabile.
Al termine di ogni periodo autorizzato il titolare di ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonche' in ordine all'effettivo risultato conseguito; cio' anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terra' conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.