DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1977, n. 422 - Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato

Coming into Force11 Agosto 1977
Published date27 Luglio 1977
Enactment Date22 Luglio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/07/27/077U0422/CONSOLIDATED/20010509
Official Gazette PublicationGU n.204 del 27-07-1977
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976, e confermato il 16 giugno 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, dell'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome (Cisal-Cisas-UnsaFisafs-Snals) e della Dirstat e della Cisnal, sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Il lavoro straordinario puo' essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili ed e' autorizzato con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potra' eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' del personale in servizio.

Il predetto decreto dovra' indicare, oltre che i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, anche gli uffici interessati, l'entita' del personale impiegato, compreso il titolare delle relative unita' organiche, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle suindicate esigenze di servizio.

Le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese nei limiti stabiliti con il decreto di autorizzazione con il quale, salvo quanto previsto nei successivi articoli, potra' consentirsi di raggiungere al massimo e solo per casi eccezionali il limite annuo individuale di 240 ore.

Ove non sia diversamente stabilito col decreto di autorizzazione, la spesa mensile per lavoro straordinario non puo' normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo del relativo capitolo di bilancio. Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite puo' essere eccezionalmente superato nei periodi di piu' intensa attivita', purche' sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi in bilancio una disponibilita' non inferiore, per ciascun mese, alla meta' di quella normalmente utilizzabile.

Al termine di ogni periodo autorizzato il titolare di ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonche' in ordine all'effettivo risultato conseguito; cio' anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terra' conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art 2.

Per gli uffici o servizi la cui attivita' richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilita', in eccedenza ai limiti di cui al precedente art. 1, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; potra' essere, altresi', assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare, se espressamente autorizzato, anche con il sistema del cottimo, per particolari lavori "una tantum" quantitativamente definibili. Per il personale di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 967, i predetti limiti saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I decreti di cui al precedente comma dovranno contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entita' del personale impiegato, compreso il titolare delle unita' organiche al quale fanno capo i suindicati uffici o servizi. Il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, nonche' l'ammontare della spesa.

Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale competente, verra' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art 3.

A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennita' di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui al precedente primo comma e' maggiorata del 30 per cento.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della...

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