ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 727.
All'articolo 1:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La somma di cui al comma 1 e' assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10".
All'articolo 2:
al comma 1, all'alinea, le parole: ", limitatamente alla quota B, delle quantita'" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B";
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilita' sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita";
al comma 1, lettera a), dopo la parola: "riduzione" sono inserite le seguenti: "della quota B";
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche' nelle isole";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in...