LEGGE 24 febbraio 1995, n. 46 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

Coming into Force28 Febbraio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/02/27/095G0086/CONSOLIDATED/19960103
Published date27 Febbraio 1995
Enactment Date24 Febbraio 1995
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 febbraio 1995 SCALFARO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 727.

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. La somma di cui al comma 1 e' assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10".

All'articolo 2:

al comma 1, all'alinea, le parole: ", limitatamente alla quota B, delle quantita'" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B";

al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:

"0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilita' sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita";

al comma 1, lettera a), dopo la parola: "riduzione" sono inserite le seguenti: "della quota B";

al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

" b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche' nelle isole";

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in...

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