LEGGE 3 agosto 1998, n. 276 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera

Coming into Force13 Agosto 1998
Published date12 Agosto 1998
Enactment Date03 Agosto 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/12/098G0317/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.187 del 12-08-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produ zione lattiera, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pinto, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE

15 GIUGNO 1998, N. 182.

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

" 1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e' sostituito dal seguente:

'' 8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame e' fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresi' ferma la responsabilita' civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa''";

al comma 2, il capoverso 4 e' sostituito dal seguente:

" 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del...

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