DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 437 - Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario

Coming into Force26 Agosto 1996
Enactment Date08 Agosto 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/26/096G0460/CONSOLIDATED/20001025
Published date26 Agosto 1996
Official Gazette PublicationGU n.199 del 26-08-1996
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, nonche' di gestioni fuori bilancio, fondi previdenziali e contenzioso tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche'

disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.

  1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

  2. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995".

  3. Nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995".

  4. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' abrogato.

  5. Il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle imposte e dei contributi pagati dai contribuenti e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento dovesse essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995.

  6. All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "8-ter".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, nonche' di gestioni fuori bilancio, fondi previdenziali e contenzioso tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.

  1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

    ((2. All'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1996';

    2. al comma 3, lettere b) e d), le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996';

    3. al comma 4, lettera e), le parole: '15 febbraio 1995' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996';

    4. al comma 5-bis, al primo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996'; al secondo periodo, le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'; al terzo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'.

    2-bis. L'articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' abrogato.

  2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: '30 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '30 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1996')).

  3. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' abrogato.

    5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995.

  4. All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "8-ter".

Art 2.

Societa' di comodo

  1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle societa' di comodo, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".

Art 3.

Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi

  1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

  3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di...

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