LEGGE 26 giugno 1990, n. 165 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti

Coming into Force29 Giugno 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/06/28/090G0207/ORIGINAL
Enactment Date26 Giugno 1990
Published date28 Giugno 1990
Official Gazette PublicationGU n.149 del 28-06-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e del contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1, 2, 4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e dal decreto-legge 1 marzo 1990, n. 40.

  3. I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e all'articolo 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  4. Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 giugno 1990 COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

"g) all'articolo 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono aggiunte le seguenti: "esclusi gli immobili"; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano";

dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

"l-bis) nel comma 5 dell'articolo 76, le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate";

l-ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo 54, comma 1, lettera d), le parole: "o assegnati ai soci" sono sostituite dalle seguenti: assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto";

il comma 6 e' soppresso.

All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29...

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