DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 414 - Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti

Coming into Force31 Dicembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/12/30/089G0489/CONSOLIDATED/19900628
Published date30 Dicembre 1989
Enactment Date28 Dicembre 1989
Official Gazette PublicationGU n.303 del 30-12-1989
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;";

    2. nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;";

    3. il comma 4 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo.";

    4. nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) alla abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;";

    5. nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento ordinario che l'ultimo soggetto utilizzatore puo' dedurre nel periodo di imposta in cui si e' verificata l'entrata in funzione dei beni stessi, si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo di imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la indicata misura massima puo' essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto.";

    6. nel comma 8 dell'articolo 67 e' aggiunto il seguente periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.".

  2. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera d) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

Art 2.
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 2 dell'articolo 51 e' aggiunta la seguente lettera: " c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.";

    2. nel comma 2 dell'articolo 78 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).";

    3. nel comma 1 dell'articolo 95 le parole "da 52 a 78" sono sostituite dalle seguenti: "da 52 a 77".

  2. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attivita' di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto ministeriale 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.

Art 3.
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione e' ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.";

  2. il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

    "Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso in caso di cessazione dell'attivita'.

    In deroga al secondo comma, il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

  3. quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

  4. quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

  5. limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche;

  6. quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

  7. quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.";

  8. il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38- bis sono sostituiti dai seguenti:

    "I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

    Il contribuente puo' ottenere il rimborso in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT