LEGGE 27 ottobre 1995, n. 438 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994

Coming into Force29 Ottobre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/10/28/095G0481/ORIGINAL
Published date28 Ottobre 1995
Enactment Date27 Ottobre 1995
Official Gazette PublicationGU n.253 del 28-10-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 ottobre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro

del tesoro

CORONAS, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: DINI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 58. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 novembre 1995.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 364

All'articolo 1:

nella rubrica, le parole: "dall'articolo 3-bis" sono sostituite dalle seguenti "dagli articoli 3 e 3-bis";

al comma 3, capoverso 3-bis, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto".

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. - (Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni). 1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 6:

    1) nel comma 16-quater, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,"; e le parole: "ai carabinieri o alla Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato";

    2) dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:

    "16-quinquies. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli aventi alluvionali e delle avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

    16-sexies. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverra' senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri";

  2. all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione".

    Art. 1-ter. - (Ulteriori interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni). 1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. all'articolo 2:

    1) al comma 3, dopo le parole: "ricostituzione di scorte" sono inserite le seguenti: "da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994";

    2) il comma 4-bis e' abrogato;

    3) al comma 7, le parole: "puo' essere accordata con un massimale pari" sono sostituite dalle seguenti: "la misura del relativo intervento e' fissata";

    4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

    "8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis.";

  4. all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: "la garanzia integrativa" sono sostituite dalle seguenti: "le...

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