LEGGE 8 agosto 1996, n. 425 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica

Coming into Force17 Agosto 1996
Enactment Date08 Agosto 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/16/096G0436/ORIGINAL
Published date16 Agosto 1996
Official Gazette PublicationGU n.191 del 16-08-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica

VISCO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: FLICK

AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 20 giugno 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25. Detto testo sara' pubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 settembre 1996.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1996, N. 323

Prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente:

"ART. 01. - (Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso

al mercato). - 1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il presente decreto effettua una riduzione di spese pari a lire 8.792,4 miliardi per l'anno 1996, lire 8.513,1 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.447,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a lire 9.005 miliardi, lire 10.540 miliardi e lire 10.150

miliardi in termini di cassa.

  1. Il presente decreto dispone altresi' maggiori entrate in misura

    non inferiore in termini sia di competenza sia di cassa a lire 5.122 miliardi per l'anno 1996, lire 7.709 miliardi per l'anno 1997 e lire

    7.058 miliardi per l'anno 1998".

    All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "forma farmaceutica

    uguale o terapeuticamente comparabile" sono inserite le seguenti: "con documentata bioequivalenza" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non

    effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996".

    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

    "ART. 1-bis. - (Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468). - 1.

    La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto

    1978, n. 468, e successive modificazioni, e' abrogata".

    All'articolo 3:

    al comma 2, dopo le parole: "limiti di impegno" sono inserite le

    seguenti: ", per la revisione delle pensioni di guerra" e dopo le parole: "Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "nonche' della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale", e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio

    degli alunni handicappati della scuola media superiore"";

    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    "2-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 26

    febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 12

    miliardi per l'anno 1998";

    al comma 5, le parole: "e' ridoto di lire 90 miliardi" sono

    sostituite dalle seguenti: "e' ridotto di lire 50 miliardi" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie

    superiori";

    dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

    "5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi

    dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del

    predetto regolamento.";

    al comma 8, le parole: "5 per...

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