DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31 - Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0048)

Coming into Force23 Marzo 2010
Enactment Date15 Febbraio 2010
Published date08 Marzo 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/03/08/010G0048/CONSOLIDATED/20141231
Official Gazette PublicationGU n.55 del 08-03-2010 - Suppl. Ordinario n. 45
TITOLO I (Disposizioni generali)
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l 'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" ed in particolare, l'articolo 25;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393 recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 recante "Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2000";

VISTO il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane";

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, relativa alla procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

PRESO ATTO che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si e' tenuta;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell' 8 febbraio 2010;

RITENUTO di adeguare il testo alle osservazioni del Consiglio di Stato tenendo conto di quanto rappresentato in ordine all'attuazione dell'articolo 25 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e compatibilmente con l'esigenza di non modificare gli assetti programmatici per le valutazioni ambientali strategiche a livello nazionale e considerate le peculiarita' tecniche del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della semplificazione normativa: Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1 (Oggetto)

  1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:

  1. le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonche' per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;

  2. il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;

  3. le misure compensative relative alle attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

  4. la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attivita' pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

  5. le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;

  6. le misure compensative relative alle attivita' di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

  7. un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";

  8. le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" ed in particolare, l'articolo 25;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393 recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 recante "Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2000";

VISTO il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e...

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