LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860 - Impiego pacifico dell'energia nucleare

Coming into Force14 Febbraio 1963
Published date30 Gennaio 1963
Enactment Date31 Dicembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/01/30/062U1860/CONSOLIDATED/20200812
Official Gazette PublicationGU n.27 del 30-01-1963
CAPO I DEFINIZIONI

La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonche' minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilita' civile valgono inoltre le seguenti definizioni:

  1. per "incidente nucleare" si intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che; abbiano causato un danno sempre che questo fatto o questi fatti o alcuni dei danni da essi causati provengano o risultino dalle proprieta' radioattive oppure dalla combinazione delle dette proprieta' radioattive e di quelle tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi;

  2. per "impianti nucleari" si intendono i reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi; gli impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati; gli impianti di deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di spedizione, nonche' tutti gli altri impianti nei quali dei cambustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi siano detenuti;

  3. per "combustibile nucleare" si intendono le materie fissili, compreso l'uranio sotto forma di metallo, lega o composto chimico (incluso l'uranio naturale), il plutonio sotto forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sia indicata dal Comitato direttivo dell'Agenzia europea per l'energia nucleare;

  4. per "prodotti o residui radioattivi" si intendono le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni risultanti dalle operazioni di produzione o utilizzazione di combustibili nucleari, esclusi da una parte i combustibili nucleari e dall'altra parte i radioisotopi che, al di fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini industriali, commerciali, agricoli, terapeutici o scientifici;

  5. per "materie nucleari" si intendono i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale "quello impoverito) ed i prodotti o residui radioattivi;

  6. per "esercente" di un impianto nucleare si intende la persona fisica o giuridica designata o riconosciuta dalla pubblica, autorita' competente come esercente dell'impianto stesso.

Art 1.

((Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonche' i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilita' civile e in conformita' delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:

  1. " incidente nucleare" significa, qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purche' questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprieta' radioattive o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi;

  2. " impianti nucleari " significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare puo' comprendere vari impianti purche' lo esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioe' una unita' in senso spaziale;

  3. "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo;

  4. "prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questa espressione non comprende:

    1) i combustibili nucleari;

    2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici;

  5. " materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e' i prodotti e i rifiuti radioattivi;

  6. "esercente" di un impianto nucleare significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'esercizio dell'impianto nucleare. Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare e' equiparato allo "esercente" agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilita' civile connessa con la esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato.

    Le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni Internazionali ratificate con legge 12 febbraio 1974, numero 109, sono adottate in Italia con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare)).

Art 1.

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonche' i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilita' civile e in conformita' delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari; 6

b) "impianti nucleari" significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalita' di cui al terzo comma. Un impianto nucleare puo' comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purche' l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioe' un'unita' in senso spaziale; 6

  1. "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata come...

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