LEGGE 12 febbraio 1974, n. 109 - Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964

Coming into Force12 Maggio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/04/27/074U0109/ORIGINAL
Published date27 Aprile 1974
Enactment Date12 Febbraio 1974
Official Gazette PublicationGU n.109 del 27-04-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

  1. convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960;

  2. convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963;

  3. protocollo addizionale alla convenzione del 29 luglio 1960, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964;

  4. protocollo addizionale alla convenzione complementare del 31 gennaio 1963, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 19 e 20 delle convenzioni ed ai punti b) del titolo II (clausole finali) dei protocolli.

Art 3.

Le decisioni del tribunale previste dall'articolo 13 della convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824.

Art 4.

Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, le norme occorrenti per l'applicazione degli stessi atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 febbraio 1974 LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - GIOLITTI - LA MALFA - DE MITA - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convenzione

CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE

(Parigi, 29 luglio 1960)

I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica austriaca, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Spagna, della Repubblica francese, del Regno di Grecia, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia, della Confederazione svizzera e della Repubblica turca:

Considerando che l'Agenzia europea per l'energia nucleare, creata nel quadro della Organizzazione europea per la cooperazione economica (che nel seguito del presente documento sara' chiamata "l'Organizzazione"), ha il compito di promuovere nei paesi partecipanti la elaborazione e la armonizzazione di legislazioni riguardanti l'energia nucleare, particolarmente per quanto riguarda la responsabilita' civile e l'assicurazione sui rischi atomici;

Desiderosi di assicurare un risarcimento adeguato ed equo alle persone che rimangono vittime di danni causati da infortuni nucleari, pur prendendo le misure necessarie ad assicurare che non venga ostacolato lo sviluppo della produzione e dell'impiego dell'energia nucleare a scopi pacifici;

Convinti della necessita' di unificare le norme fondamentali applicabili nei vari paesi alla responsabilita' derivante da tali infortuni, pur lasciando a questi Paesi la responsabilita' di prendere, sul piano nazionale, le misure complementari che ritengono necessarie, ed eventualmente di estendere le disposizioni della presente convenzione ai danni risultanti da infortuni nucleari non coperti dalla convenzione stessa;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

a) Ai fini della presente convenzione:

i) "Un infortunio nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purche' questi fatti o successione di fatti o qualsiasi danno cosi' causato provengano o risultino dalle proprieta' radioattive, o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o rifiuti radioattivi.

ii) "Impianti nucleari" significa i reattori, eccetto quelli che fan parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione di sostanze nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati;

gli impianti per l'immagazzinaggio di sostanze nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali sostanze; e tutti quegli altri impianti nei quali si tengono combustibili nucleari o prodotti, o rifiuti radioattivi e che potranno essere di volta in volta designati come tali dal comitato direttivo della Agenzia europea per l'energia nucleare (che nel seguito sara' indicato col termine "Comitato direttivo").

iii) "Combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' di volta in volta designata come tale dal comitato direttivo.

iv) "Prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questo termine non include: 1) i combustibili nucleari; 2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici.

v) "Sostanze nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi.

vi) "Operatore" di un impianto nucleare significa la persona designata o riconosciuta dalle autorita' pubbliche competenti come l'operatore di tale impianto nucleare.

b) Il comitato direttivo potra' escludere qualsiasi impianto nucleare, combustibile nucleare o sostanza nucleare dal campo di applicazione della presente convenzione quando, a parere del comitato direttivo, la piccola entita' del rischio ad essi inerente giustifichi tale esclusione.

Articolo 2

La presente convenzione non si applica ne' agli infortuni nucleari verificatisi sul territorio di Stati non contraenti, ne' ai danni subiti su tali territori, a meno che la relativa legislazione nazionale non disponga altrimenti, senza pregiudizio tuttavia dei diritti di ricorso previsti all'articolo 6 d).

Articolo 3

L'operatore di un impianto nucleare sara' responsabile, a norma della presente convenzione:

a) di ogni danno alle persone o della morte di queste; e

b) di ogni danno ai beni o perdita degli stessi, eccettuati:

i) i beni tenuti dall'operatore, o in sua custodia, o sotto il suo controllo nell'impianto stesso e per ragioni inerenti al

funzionamento di questo; e

ii) nel caso previsto all'articolo 4, i mezzi di trasporto sui quali le sostanze nucleari in causa si trovavano al momento dell'infortunio nucleare, qualora sia provato che tali danni o morti o perdite (che nel seguito saranno designati col termine "danni") siano stati causati da un infortunio nucleare nel quale erano coinvolti combustibili nucleari, o prodotti, o rifiuti radioattivi, o sostanze nucleari provenienti da detto impianto, salve restando le disposizioni dell'articolo 4.

Articolo 4

Nel caso di trasporto di sostanze nucleari, ivi compresa la messa in magazzino nel corso del trasporto, e senza pregiudizio dell'articolo 2:

a) L'operatore di un impianto nucleare sara' responsabile, in conformita' della presente convenzione, per qualsiasi danno, se sara' provato che questo e' stato causato da un infortunio nucleare occorso fuori di tale impianto e nel quale siano coinvolte sostanze nucleari in corso di trasporto da detto impianto, soltanto se l'infortunio avra' avuto luogo:

i) prima che le sostanze nucleari di cui trattasi siano state prese in consegna da un altro operatore di un impianto nucleare

situato nel territorio di una delle Parti contraenti; e

ii) prima che le sostanze nucleari di cui trattasi siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale erano arrivate nel territorio di uno Stato non contraente, se il destinatario e' situato nel territorio di quello Stato.

b) L'operatore di cui alla lettera a) i) del presente articolo sara' considerato, dal momento in cui prende in consegna...

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