LEGGE 16 dicembre 2005, n. 282 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

Coming into Force08 Gennaio 2006
Published date07 Gennaio 2006
Enactment Date16 Dicembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/01/07/005G0303/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.5 del 07-01-2006 - Suppl. Ordinario n. 3
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 28.911 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 dicembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri Scajola, Ministro delle attivita'

produttive Matteoli, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli

Convention

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI SICUREZZA

DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

PREAMBOLO

CAPITOLO PRIMO

OBIETTIVI, DEFINIZIONI E PORTATA DI APPLICAZIONE

ARTICOLO PRIMO OBIETTIVI

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 PORTATA DI APPLICAZIONE

CAPITOLO 2

SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

ARTICOLO 4 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

ARTICOLO 5 IMPIANTI ESISTENTI

ARTICOLO 6 SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO

ARTICOLO 7 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 8 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 9 USO DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 10 STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

CAPITOLO 3

ARTICOLO 11 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

ARTICOLO 12 IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI

ARTICOLO 13 SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO

ARTICOLO 14 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 15 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 16 USO DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 17 MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA

CAPITOLO 4

ARTICOLO 18 MISURE APPLICATIVE

ARTICOLO 19 QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE

ARTICOLO 20 ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE

ARTICOLO 21 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 22 RISORSE UMANE E FINANZIARIE

ARTICOLO 23 GARANZIA DI QUALITA'

ARTICOLO 24 RADIOPROTEZIONE DURANTE L'USO

ARTICOLO 25 ORGANIZZAZIONE PER I CASI DI EMERGENZA

ARTICOLO 26 DECLASSAMENTO

CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 27 MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI

ARTICOLO 28 FONTI SIGILLATE RITIRATE DAL SERVIZIO

CAPITOLO 6 RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI

ARTICOLO 29 RIUNIONE PREPARATORIA

ARTICOLO 30 RIUNIONI D'ESAME

ARTICOLO 31 RIUNIONI STRAORDINARIE

ARTICOLO 32 RAPPORTI

ARTICOLO 33 PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 34 RAPPORTI DI SINTESI

ARTICOLO 35 LINGUE

ARTICOLO 36 CONFIDENZIALITA'

ARTICOLO 37 SEGRETARIATO

CAPITOLO 7 CLAUSOLE FINALI ED ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 38 SOLUZIONE DELLLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 39 FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE

ARTICOLO 40 ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 41 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

ARTICOLO 42 DENUNCIA

ARTICOLO 43 DEPOSITARIO

ARTICOLO 44 TESTI AUTENTICI

PREAMBOLO

Le Parti contraenti,

  1. Riconoscendo che l'esercizio dei reattori nucleari produce combustibile esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni di tecnologie nucleari generano anch'esse rifiuti radioattivi;

    ii) Riconoscendo che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per la gestione del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi;

    iii) Ribadendo l'importanza per la comunita' internazionale di fare in modo che siano previste e messe in opera prassi razionali ai fini della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

    iv) Riconoscendo l'importanza d'informare il pubblico sulle questioni attinenti alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

  2. Auspicando promuovere una vera e propria cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero;

    vi) Ribadendo che spetta allo Stato, in ultima analisi, di provvedere alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

    vii) Riconoscendo che spetta allo Stato definire una politica relativa al ciclo del combustibile, dal momento che alcuni Stati considerano che il combustibile esaurito e' una risorsa di valore che puo' essere oggetto di un nuovo trattamento, mentre altri scelgono di stoccarlo definitivamente;

    viii) Riconoscendo che il combustibile esaurito ed i rifiuti radioattivi non previsti dalla presente Convenzione in quanto parte di programmi militari o di difesa, dovrebbero essere gestiti in conformita' agli obiettivi enunciati nella presente Convenzione;

    ix) Dichiarando l'importanza della cooperazione internazionale per il rafforzamento della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per mezzo di meccanismi bilaterali e multilaterali, nonche' della presente Convenzione incentivante;

  3. Tenendo a mente i bisogni dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare dei paesi meno avanzati e degli Stati ad economia di transizione, nonche' l'opportunita' di facilitare il funzionamento dei meccanismi esistenti al fine di agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro obblighi, quali enunciati nella presente Convenzione incentivante;

    xi) Convinte che i rifiuti radioattivi, nella misura in cui cio' e' compatibile con la sicurezza dello smaltimento di tali materie, dovrebbero essere immagazzinati definitivamente nello Stato in cui sono prodotti, pur riconoscendo che in determinate circostanze uno smaltimento sicuro ed efficace del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi potrebbe essere favorito da accordi fra le Parti contraenti prevedendo di utilizzare impianti situati in una di queste a beneficio delle altre Parti, in particolare quando i rifiuti risultano da progetti comuni;

    xii) Riconoscendo che ogni Stato ha il diritto di vietare l'importazione sul proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera;

    xiii) Tenendo a mente la Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), la Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari (1986), la Convenzione sull'assistenza in caso d'incidenti nucleari o di emergenza radiologica (1986), la Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (1980), la Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino causato dall'immersione di rifiuti e di altri materiali, come emendata (1994) ed altri strumenti internazionali pertinenti;

    xiv) Tenendo a mente i principi enunciati nelle Norme fondamentali internazionali sulla protezione contro le irradiazioni ionizzanti ed alla sicurezza delle fonti d'irradiazioni (1996), stabilite sotto l'egida di varie organizzazioni nel documento dell'AIEA (Fondamenti della sicurezza) intitolato "Principi per la gestione dei rifiuti radioattivi" (1996), come pure nelle esistenti norme internazionali che regolamentano la sicurezza del trasporto di materie radioattive;

    xv) Rammentando il capitolo 22 del programma Agenda 21 adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro nel 1992, che ribadisce l'importanza fondamentale di una gestione sicura ed ecologicamente razionale dei rifiuti radioattivi;

    xvi) Riconoscendo l'opportunita' di rafforzare il sistema di controllo internazionale che si applica specificamente alle materie radioattive di cui all'articolo 1.3) della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (1989);

    Hanno convenuto quanto segue:

    ARTICOLO PRIMO - OBIETTIVI

    Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti:

  4. Raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nel mondo intero in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;

    ii) Fare in modo che a tutti gli stadi dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli affinche' gli individui, la societa' e l'ambiente siano protetti, oggigiorno ed in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti in modo da soddisfare i bisogni e le aspirazioni dell'attuale generazione senza peraltro pregiudicare la capacita' delle generazioni future di soddisfare le loro;

    iii) Prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche ed attenuare tali conseguenze nel caso in cui tali incidenti si produrrebbero ad uno stadio qualsiasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

    ARTICOLO 2...

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