DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 314 - Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi

Coming into Force18 Novembre 2003
Enactment Date14 Novembre 2003
Published date18 Novembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/11/18/003G0344/CONSOLIDATED/20161230
Official Gazette PublicationGU n.268 del 18-11-2003
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonche' per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi e' caratterizzata da profili di maggiore gravita' in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;

Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonche' per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi e' caratterizzata da profili di maggiore gravita' in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;

Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

  1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e' effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprieta' dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, e' individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.

  2. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita' di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che dovra' essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

  3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.

  4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso e' affidata in concessione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonche' per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi e' caratterizzata da profili di maggiore gravita' in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;

Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

  1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e' effettuata presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprieta' dello Stato. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, e' individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito e' adottata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

  2. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita' di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al comma 1, opera di pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che dovra' essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

  3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1, ivi incluse le procedure espropriative, sono utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.

((4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso e' affidata in concessione.

4-bis. La validazione del sito e' effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonche' per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali...

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