DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 52 - Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane

Coming into Force09 Maggio 2007
End of Effective Date26 Agosto 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/04/24/007G0068/CONSOLIDATED/20200812
Published date24 Aprile 2007
Enactment Date06 Febbraio 2007
Official Gazette PublicationGU n.95 del 24-04-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo n. 230 del 1995;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche, di seguito indicata come legge n. 1860 del 1962;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Visto il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta attivita', come definite dall'articolo 2 ed elencate nell'allegato I, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonche' le sorgenti orfane come definite nell'articolo 2.

  2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:

    1. le sorgenti di cui all'allegato I, l'attivita' delle quali sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;

    2. le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al Capo VII del decreto legislativo di cui alla lettera a);

    3. le sorgenti detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa.

  3. Le sorgenti alle quali e' stata conferita la qualifica di "sorgente di tipo riconosciuto" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, possono essere esentate, in relazione all'entita' del rischio radiologico, dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente decreto, qualora l'esenzione sia prevista nel provvedimento di conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 26.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo n. 230 del 1995;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche, di seguito indicata come legge n. 1860 del 1962;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Visto il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta attivita', come definite dall'articolo 2 ed elencate nell'allegato I, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonche' le sorgenti orfane come definite nell'articolo 2.

  2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:

    1. le sorgenti di cui all'allegato I, l'attivita' delle quali sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;

    2. le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al Capo VII del decreto legislativo di cui alla lettera a);

    3. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

  3. Le sorgenti alle quali e' stata conferita la qualifica di "sorgente di tipo riconosciuto" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, possono essere esentate, in relazione all'entita' del rischio radiologico, dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente decreto, qualora l'esenzione sia prevista nel provvedimento di conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 26.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101

Art 2.

Definizioni

  1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

  1. «sorgente ad alta attivita», di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attivita' al momento della fabbricazione o, se questa non e' nota, al momento della prima immissione sul mercato e' uguale o superiore all'attivita' indicata nell'allegato I al presente decreto;

  2. «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

  3. «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attivita' e' superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non e' sottoposta a controlli da parte delle autorita' o perche' non lo e' mai stata o perche' e' stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato;

  4. «autorizzazione»: provvedimento emesso dalle autorita' competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto, dalla legge n. 1860 del 1962, e successive modificazioni, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, di svolgere una pratica concernente una sorgente;

  5. «contenitore della sorgente»: contenimento di una sorgente sigillata che non e' parte integrante della sorgente, ma e' destinato al trasporto, alla manipolazione o ad altro;

  6. «detentore»: persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilita' di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui alla lettera d); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore e' una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale;

  7. «fabbricante»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione;

  8. «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;

  9. «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al trattamento, al condizionamento e al deposito provvisorio di breve e lungo termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non essere piu' utilizzate;

  10. «sorgente dismessa»...

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