IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo n. 230 del 1995;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche, di seguito indicata come legge n. 1860 del 1962;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368;
Visto il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta attivita', come definite dall'articolo 2 ed elencate nell'allegato I, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonche' le sorgenti orfane come definite nell'articolo 2.
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Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:
le sorgenti di cui all'allegato I, l'attivita' delle quali sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;
le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al Capo VII del decreto legislativo di cui alla lettera a);
le sorgenti detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa.
Le sorgenti alle quali e' stata conferita la qualifica di "sorgente di tipo riconosciuto" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, possono essere esentate, in relazione all'entita' del rischio radiologico, dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente decreto, qualora l'esenzione sia prevista nel provvedimento di conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 26.