LEGGE 2 agosto 1975, n. 393 - Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica

Coming into Force07 Settembre 1975
Published date23 Agosto 1975
Enactment Date02 Agosto 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/08/23/075U0393/CONSOLIDATED/20100308
Official Gazette PublicationGU n.224 del 23-08-1975
Capo I CENTRALI ELETTRONUCLEARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e di Trento.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2010, N. 31

Art 2.

Nel quadro del piano nazionale per l'energia, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, approva i programmi pluriennali dell'ENEL per la costruzione di centrali elettronucleari e determina le regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse, tenendo conto anche delle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Le regioni, determinate a norma del comma precedente, debbono indicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro centocinquanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, d'intesa con i comuni interessati, con il parere del Ministero della sanita', sentito l'ENEL e avvalendosi dell'assistenza tecnica del CNEN, almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari e per le quali il CNEN abbia espresso avviso favorevole.

Qualora nel termine indicato nel comma precedente le regioni non abbiano provveduto, le aree sono determinate con legge su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2010, N. 31

Art 3.

Dopo l'espletamento della procedura di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato autorizza l'ENEL a eseguire le indagini necessarie per l'accertamento dell'idoneita' tecnica delle aree prescelte e, nell'ambito delle stesse, per la determinazione del luogo ove puo' essere ubicata la centrale elettronucleare.

Per svolgere le indagini l'ENEL ha facolta' di accedere nei fondi compresi nelle aree. I proprietari o possessori dei fondi non possono opporsi all'accesso, ma hanno facolta' di esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini.

Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione, l'ingegnere capo del genio civile, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilisce d'ufficio l'ammontare del deposito cauzionale.

Ogni ulteriore controversia fra il proprietario o possessore del fondo e l'ENEL e' di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2010, N. 31

Art 4.

L'ENEL trasmette al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alle regioni interessate, entro dodici mesi dall'accesso ai fondi, un rapporto con documentazione completa sulle ubicazioni proposte nell'ambito delle aree di cui all'articolo 2 e sulle relative caratteristiche tecniche e ambientali.

Il rapporto con la relativa documentazione deve essere trasmesso contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, limitatamente alla parte che riguarda l'ubicazione della centrale.

La consultazione prevista dall'articolo 40 del citato decreto 13 febbraio 1964, n. 185, e' estesa al Ministero per i beni culturali e ambientali. I pareri di cui al medesimo articolo, se non espressi entro il termine di sessanta giorni, si intendono favorevoli. In tal caso il CNEN trasmette ugualmente il parere di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Il predetto parere del CNEN deve essere trasmesso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alle regioni interessate entro otto mesi dalla ricezione del rapporto con documentazione di cui ai precedenti commi.

Successivamente, nei sessanta giorni dalla richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le regioni, d'intesa con il comune o i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano definitivamente la localizzazione della centrale.

In mancanza della decisione della regione nel termine suddetto, il CIPE determina la localizzazione e la notifica alla regione e al comune interessati.

Il provvedimento che determina in via definitiva la localizzazione della centrale costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la licenza edilizia.

Dopo la localizzazione dell'impianto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' autorizzare l'ENEL all'esecuzione di opere preliminari di preparazione sotto la vigilanza tecnica del CNEN.

Art 4.

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Art 5.

A seguito della localizzazione della centrale ai sensi del precedente articolo, l'ENEL presenta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato il progetto di massima dell'impianto e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, corredati da adeguata documentazione tecnica e dal piano delle infrastrutture di competenza dell'ente.

Il progetto di massima dell'impianto e la relativa documentazione devono essere trasmessi contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 1805, per la parte che riguarda il nulla osta alla costruzione.

Per la consultazione delle amministrazioni e il parere del CNEN si applicano il terzo e il quarto comma del precedente articolo 4.

Ottenuto il parere del CNEN, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato rilascia, con proprio decreto, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e il nulla osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art 5.

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Art 6.

I successivi articoli 14 e 15 della presente legge si applicano anche alle centrali elettronucleari.

Art 6.

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Art 7.

Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, dopo le parole "nuovi impianti" sono aggiunte le parole "elettrici di qualsiasi tipo".

Art 7.

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Capo II CENTRALI TERMOELETTRICHE E DERIVAZIONI IDROELETTRICHE
Art 8.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su direttive del CIPE, in casi di straordinaria gravita' della situazione del mercato delle fonti di energia, e in particolare del petrolio, e di eccezionale disavanzo della bilancia dei pagamenti, a causa dell'andamento dei piani di determinate materie energetiche, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, puo' far obbligo:

  1. all'ENEL di utilizzare, per l'alimentazione delle centrali termoelettriche convenzionali, fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile;

  2. all'ENI di mettere a disposizione dell'ENEL il gas metano necessario.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei provvedimenti previsti nel primo comma, determina, sentito l'ENEL, le centrali termoelettriche nelle quali puo' essere utilizzato anche combustibile diverso dagli oli minerali, tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle centrali stesse, e di ogni elemento...

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