DECRETO 28 settembre 2011 - Detenzione e contabilita'' delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari. (11A13830)

Sezione I

Denunzia di detenzione

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Vista la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;

Visti l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane";

Visto il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 "Modalita' relative alla denunzia di detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilita' delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti (materie grezze e minerali)";

Visto il Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 8 febbraio 2005 concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom;

Vista la Raccomandazione della Commissione del giorno 11 febbraio 2009 "sull'attuazione di un sistema di contabilita' e controllo delle materie nucleari da parte degli operatori di impianti nucleari" (GUCE 12 febbraio 2009, L41/17);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., concernente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" ed in particolare l'art. 29 "Agenzia per la sicurezza nucleare";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 con il quale e' stato approvato lo Statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

Considerata la necessita' di aggiornare il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 alla luce del Regolamento (Euratom) n. 302/2005, e consentire una semplificazione delle procedure per la comunicazione delle denunzie, adeguandole altresi' al progresso tecnico;

Ritenuto opportuno di dare attuazione all'art. 23, comma 1,del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i., il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale, vengono stabiliti i modi e per le quantita' per...

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