DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 207 - Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Coming into Force06 Ottobre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/09/21/002G0239/ORIGINAL
Enactment Date08 Agosto 2002
Published date21 Settembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.222 del 21-09-2002 - Suppl. Ordinario n. 188
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 35, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e l'articolo 38, il quale istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare il comma 6 dell'articolo 10;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed in particolare il comma 2, dell'articolo 2, con il quale sono state apportate modificazioni al comma 4 del citato articolo 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, occorre procedere all'emanazione, nelle forme previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi definiti dallo stesso articolo 8 e dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 marzo 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 marzo e 22 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. E' approvato l'unito statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, composto di diciannove articoli e visitato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Frattini, Ministro per la funzione

pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 120

Art 1 bis.

STATUTO DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI Art. 1. Natura e sede dell'Agenzia

  1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la denominazione: "Agenzia", ha sede in Roma.

  2. L'Agenzia e' dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.

  3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed e' sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Art 2.

Competenze e fini istituzionali

  1. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare:

    1. le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le altre a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della normativa vigente;

    2. le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli l e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

    3. le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni;

  2. L'Agenzia svolge altresi' le funzioni e le attribuzioni gia' di competenza dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici, degli Uffici di biblioteca e documentazione dell'Ufficio per il Sistema informativo unico (SIU), ad eccezione di quelle del Servizio dighe, del Servizio sismico e dei rimanenti Uffici per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.

Art 3.

Organi dell'Agenzia

  1. Sono organi dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni:

  1. il Direttore generale;

  2. il Collegio dei revisori.

Art 4.

Direttore generale

  1. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia e' conferito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale.

  2. Il Direttore generale dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

  3. Il Direttore generale e' responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine di assicurare la continuita' delle funzioni istituzionali dell'Agenzia ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, in attuazione delle direttive ed indirizzi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Cura i rapporti con le istituzioni, ed in particolare con l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA).

  4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

    a) predispone i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia;

    b) adotta i programmi di attivita' per dare attuazione alle direttive dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali dell'Agenzia;

    c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;

    d) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

    e) svolge funzioni di direzione e coordina le strutture dell'Agenzia, stabilendo, in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Agenzia e quelli particolari per lo svolgimento delle sue diverse funzioni istituzionali, e ne verifica l'attuazione, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica dell'Agenzia agli indirizzi impartiti;

    f) adotta gli atti per l'utilizzazione del personale, secondo criteri di efficienza ed efficacia;

    g) adotta i decreti di cui all'articolo 11 dello statuto;

    h) stipula la convenzione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 7, comma 3;

    i) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10;

    l) nomina collaboratori esterni, esperti in materie tecnico-scientifiche, giuridiche e amministrative, con contratto di collaborazione occasionale e/o continuativa, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e comunque non oltre un contingente numerico da definire nella pianta organica dello statuto.

  5. All'incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilita' previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  6. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e puo' essere...

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