LEGGE 21 gennaio 1994, n. 61 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

Coming into Force28 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/01/27/094G0074/ORIGINAL
Published date27 Gennaio 1994
Enactment Date21 Gennaio 1994
Official Gazette PublicationGU n.21 del 27-01-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

SPINI, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 496

All'articolo 1 sono premessi i seguenti:

"ART. 01. - (Attivita' tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente decreto, le attivita' tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

  1. nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

  2. nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

  3. nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

  4. nella formulazione alle autorita' amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

  5. nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

  6. nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e all'attivita' di auditing in campo ambientale:

  7. nella verifica della congruita' e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonche' nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

  8. nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente,

  9. nell'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione del rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive,

  10. nei controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli In materia di protezione dalle radiazioni;

  11. negli studi e nelle attivita' tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

  12. in qualsiasi altra attivita' collegata alle competenze in materia ambientale.

    1. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

    2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

      ART. 02. - (Funzioni amministrative delle province). - 1. Le regioni nell'esercizio della potesta' legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

    3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

    4. In attesa delle leggi regionali di cui all'articolo 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, gia' di competenza delle unita' sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unita' sanitarie locali.

    5. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attivita' di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' le modalita' per il trasferimento dei...

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