(( (Attivita' tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente).
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Ai fini del presente decreto, le attivita' tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:
nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;
nella formulazione alle autorita' amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e all'attivita' di auditing in campo ambientale;
nella verifica della congruita' e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonche' nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
nell'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive;
nei controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
negli studi e nelle attivita' tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
in qualsiasi altra attivita' collegata alle competenze in materia ambientale.
Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanita' pubblica, al Servizio sanitario nazionale.
L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo l e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma l del presente articolo. ))