LEGGE 7 agosto 1982, n. 704 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980

Coming into Force22 Ottobre 1982
Enactment Date07 Agosto 1982
Published date07 Ottobre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/10/07/082U0704/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.277 del 07-10-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 19 della convenzione stessa.

Art 3.

Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o piu' persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Quando e' cagionato solo un danno alle cose di particolare gravita' o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - BALZAMO - MARCORA - MANNINO - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA DEL MATERIALE NUCLEARE

Gli Stati contraenti,

Riconoscendo il diritto di tutti gli Stati al pieno sviluppo degli impieghi pacifici dell'energia nucleare ed il loro interesse legittimo nei confronti dei vantaggi che possano conseguirne,

Convinti della necessita' di facilitare la cooperazione internazionale nel campo degli impieghi pacifici dell'energia nucleare,

Desiderosi di evitare i rischi che potrebbero derivare dall'acquisizione ed uso illecito del materiale nucleare,

Convinti che i reati relativi al materiale nucleare costituiscono oggetto di grave preoccupazione e che e' urgente prendere provvedimenti adeguati ed efficaci diretti ad assicurare la prevenzione, scoperta e repressione di tali reati,

Coscienti della necessita' di una cooperazione internazionale al fine di porre in essere, in conformita' con la legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, adeguati provvedimenti onde garantire la protezione fisica del materiale nucleare, Convinti che la presente Convenzione dovrebbe facilitare il trasferimento, in piena sicurezza, del materiale nucleare,

Sottolineando anche l'importanza che presenta la protezione fisica del materiale nucleare in uso, deposito ed in corso di trasporto nell'ambito del territorio nazionale,

Riconoscendo l'importanza di garantire una efficace protezione fisica del materiale nucleare destinato a scopi militari, e rimanendo inteso che tale materiale e' e continuera' ad essere oggetto di rigorosa protezione fisica,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

  1. per materiale nucleare si intende il plutonio ad eccezione di quello la cui concentrazione isotopica in plutonio 238 supera l'80 per cento; l'uranio 233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233;

    l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura in forma diversa da quella di minerale o di residuo minerale; qualunque materiale contenente uno o piu' dei suddetti isotopi;

  2. per "uranio arricchito negli isotopi 235 o 233" si intende l'uranio contenente gli isotopi 235 o 233 o entrambi in quantita' tale che il rapporto di abbondanza tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale;

  3. per "trasporto nucleare internazionale" si intende il trasporto di una partita di materiale nucleare mediante qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad oltrepassare il territorio dello Stato ove ha origine la spedizione, ad iniziare dal momento della partenza dall'impianto di colui che spedisce nello Stato medesimo, fino al suo arrivo nell'impianto del destinatario, sul territorio dello Stato di destinazione finale.

Articolo 2
  1. La presente Convenzione si applichera' al materiale nucleare destinato a scopi pacifici nel corso di un trasporto internazionale.

  2. Ad eccezione degli articoli 3, 4 e del paragrafo 3 dell'articolo 5, la presente Convenzione si applichera' altresi' al materiale nucleare destinato a scopi pacifici durante l'uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale.

  3. A parte gli impegni espressamente assunti dagli Stati contraenti negli articoli citati al paragrafo 2 concernente il materiale nucleare destinato a scopi pacifici in uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale, nulla nella presente Convenzione sara' interpretato come limitante i diritti sovrani di uno Stato circa l'uso, il deposito e il trasporto di tale materiale nucleare sul territorio nazionale.

Articolo 3

Ciascuno Stato contraente assumera' i provvedimenti necessari, a norma della propria legislazione nazionale e del diritto internazionale, affinche', nella misura possibile, il materiale nucleare che si trova sul proprio territorio o a bordo di una nave o di un aereo soggetto alla propria giurisdizione, nella misura in cui la suddetta nave o aereo sia impegnato nel trasporto a destinazione di, o in provenienza da, suddetto Stato, sia protetto durante un trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli specificati all'allegato I.

Articolo 4
  1. Ciascuno Stato contraente non esportera', o non autorizzera' la esportazione di materiale nucleare, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sara', durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I.

  2. Ciascuno Stato contraente non importera', o non autorizzera' la importazione di materiale nucleare, da uno Stato non contraente, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sara', durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di cui all'allegato I.

  3. Uno Stato contraente non autorizzera' il transito sul proprio territorio per via terrestre o navigabile, nei propri aeroporti o porti marittimi, di materiale nucleare in provenienza o a destinazione di Stati non contraenti a meno che lo Stato contraente non abbia, nella misura possibile, ricevuto assicurazioni che il suddetto materiale sara' protetto, durante il trasporto internazionale, conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I.

  4. Ciascuno Stato contraente applichera', a norma della propria legislazione nazionale, i livelli di protezione fisica di cui all'allegato I al materiale nucleare trasportato da una parte all'altra di tale Stato attraversando acque o spazi aerei internazionali.

  5. Lo Stato contraente che debba ottenere l'assicurazione che il materiale nucleare sara protetto secondo i livelli di cui all'allegato I conformemente ai precedenti paragrafi da 1 a 3 determinera' e informera' preventivamente gli Stati attraverso cui sara' previsto il transito per via terrestre o navigabile del materiale nucleare, nonche' quelli nei cui porti o aeroporti sono previsti scali.

  6. La responsabilita' di ottenere le assicurazioni previste al paragrafo 1 potra' essere assunta, con accordo reciproco, dallo Stato contraente che partecipa al trasporto in qualita' di Stato importatore.

  7. Nulla nel presente articolo sara' interpretato come...

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