DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241 - Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Coming into Force15 Settembre 2000
Published date31 Agosto 2000
Enactment Date26 Maggio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/08/31/000G0271/CONSOLIDATED/20010322
Official Gazette PublicationGU n.203 del 31-08-2000 - Suppl. Ordinario n. 140
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in paricolare, l'articolo 19;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri dell'ambiente, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".

Art 2.
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    "b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':

    1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;

    2) al funzionamento di macchine radiogene;

    3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;". b) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

    "b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;

    b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.";

  2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo, naturale di radiazione, ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.";

  3. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    "2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati 1 e 1-bis.

    2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato 1-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".

Art 2.
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    "b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':

    1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;

    2) al funzionamento di macchine radiogene;

    3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;". b) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

    "b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;

    b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.";

  2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.";

  3. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    "2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I-bis.

    2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".

Art 3.
  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Principi concernenti le pratiche

  2. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne puo' derivare.

  3. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze.

  4. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.

  5. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.

  6. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:

    1. esposizione di pazienti nell'ambito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne;

    2. esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non professionale al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;

    3. esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo;

    4. esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti applicativi.

  7. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le pratiche che soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base:

    1. i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai fini della regolamentazione;

    2. l'incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente ridotta da risultare...

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