DECRETO 22 agosto 2012 - Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l''anno scolastico 2012/2013. (Decreto n. 75). (12A12451)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'art. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008»;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu' regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - Serie generale;

Visto il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/96;

Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovra' essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/20011, le quantita' dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;

Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento «per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del secondo ciclo;

Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89 recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante «norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 recante «norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visti i decreti interministeriali con i quali, in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, si e' proceduto alla individuazione delle classi di concorso delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e delle classi terze degli istituti professionali da cui ridurre le consistenze orarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

Visto il d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;

Vista la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 con la quale si sancisce la illegittimita' dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante «indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana»;

Vista la circolare ministeriale n. 110 del 30 dicembre 2011 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2012/13;

Vista l'intesa stipulata il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza unificata, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che prevede «A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 9 dell'art. 64;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Sentita la Conferenza Unificata che nella seduta del 6 giugno 2012 ha espresso parere negativo, pur apprezzando la nuova prospettiva aperta del Ministero, orientata ad individuare una soluzione condivisa in futuro.

Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decreta:

Art. 1

Consistenze dotazioni

  1. Le dotazioni organiche sono...

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