DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. 255 - Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002

Coming into Force05 Luglio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/04/001G0321/CONSOLIDATED/20110513
Enactment Date03 Luglio 2001
Published date04 Luglio 2001
Official Gazette PublicationGU n.153 del 04-07-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Considerato lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n. 124 del 1999, concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;

Considerato che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni scolastici 2000/200l e 2001/2002 e all'assunzione a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge Art. 1

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorita':

    1. primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

    2. secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

  2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

  3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al regolamento.

  4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno scolastico 2001/2002. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1 settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio, dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

  5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

  6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali a fino al termine delle attivita' didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

  7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo gia' conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzera' per l'anno scolastico 2001/2002 e' scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Considerato lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n. 124 del 1999, concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;

Considerato che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni scolastici 2000/200l e 2001/2002 e all'assunzione a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge Art. 1 Norme di interpretazione autentica

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorita':

    1. primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

    2. secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

  2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato "regolamento" , si intendono modificate nel senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

    2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del...

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