LEGGE 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

Coming into Force25 Maggio 1999
Published date10 Maggio 1999
Enactment Date03 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/10/099G0205/CONSOLIDATED/20201231
Official Gazette PublicationGU n.107 del 10-05-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente)

  1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", e' sostituito dal seguente:

    "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

  2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

  3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

  4. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

    "01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilita' del loro svolgimento in piu' sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  5. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

  6. I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".

  7. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:

    "15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche".

  8. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico e' sostituito dal seguente:

    "17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".

  9. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico e' abrogato.

  10. L'articolo 401 del testo unico e' sostituito dal seguente:

    "Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

  11. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente.

  12. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalita' da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono gia' inclusi in graduatoria.

  13. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

  14. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

  15. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

  16. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

  17. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.

  18. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".

  19. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

Art 2.

(Norme transitorie relative al personale docente)

  1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

    1. i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

    2. i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

  3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

  4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che da' titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonche' gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneita', che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o...

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