LEGGE 6 ottobre 1988, n. 426 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione

Coming into Force07 Ottobre 1988
Published date07 Ottobre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/10/07/088G0495/ORIGINAL
Enactment Date06 Ottobre 1988
Official Gazette PublicationGU n.236 del 07-10-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 2, comma 4, le parole: "con piu' di 23 alunni" sono sostituite dalle seguenti: "con un numero di alunni di regola non superiore a 23".

    All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "4-bis. Per le cattedre per le quali non si sia potuto provvedere alla revisione di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per il completamento dell'orario di insegnamento. Le relative modalita' sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione".

    Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 8-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.

  2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali e' effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresi' inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilita' di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.

  4. Si da' luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

  5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli...

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