DECRETO-LEGGE 6 agosto 1988, n. 323 - Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione

Coming into Force09 Agosto 1988
Published date08 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/08/088G0390/CONSOLIDATED/19940112
Enactment Date06 Agosto 1988
Official Gazette PublicationGU n.185 del 08-08-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il finanziamento del contratto del personale della scuola per il periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990 e allo stesso tempo di adottare misure idonee a razionalizzare ed a riqualificare la spesa nel settore della pubblica istruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 5 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E M A N A

il seguente decreto:

Art 1.

Finanziamento del contratto per il personale della scuola

  1. Per il finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei contratti per il personale della scuola per il triennio 1988-90, e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi nel 1988, lire 4.700 miliardi nel 1989 e lire 5.605 miliardi nel 1990. Le somme predette sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla cui ripartizione fra i pertinenti capitoli di spesa si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

    1. per lire 976 miliardi relativi all'anno 1988:

      1) quanto a lire 299 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze in favore del personale della scuola";

      2) quanto a lire 677 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente "Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile";

    2. per lire 4.700 miliardi e lire 5.605 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1989 e 1990:

      1) quanto a lire 485 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 786 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando per l'anno 1989 l'accantonamento "Provvidenze in favore del personale della scuola" per lire 485 miliardi e per l'anno 1990 gli accantonamenti "Provvidenze per il personale della scuola" per lire 482 miliardi; "Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalita' di interesse collettivo" per lire 190 miliardi e "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita' montane)" per lire 114 miliardi;

      2) quanto a lire 504 miliardi per l'anno 1989 e lire 776 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo, per gli anni medesimi, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)";

      3) quanto a lire 3.711 miliardi per l'anno 1989 e lire 4.043 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente "Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile".

  3. Al restante onere di lire 337 miliardi per l'anno 1989 e lire 913 miliardi per l'anno 1990 si provvede mediante utilizzo delle economie rinvenienti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 2.

Piano di razionalizzazione della rete scolastica

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche.

  2. Il piano dovra' tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonche' delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti.

  3. A partire dall'anno scolastico 1989-90, si dovra' procedere ad un graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento dovra' essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.

  4. A partire dall'anno scolastico 1989-90, le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie statali sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con piu' di 23 alunni. Resta fermo il limite numerico previsto dall'art. 7, comma terzo, della legge 4 agosto 1977, n. 517. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e stabilito il numero massimo e minimo di alunni per classe.

  5. Il piano di razionalizzazione dovra' prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unita' scolastiche, determinandone modalita' e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.

  6. Il piano e' approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

  7. Il piano di razionalizzazione di cui al presente articolo e' aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.

Art 2.

Piano di razionalizzazione della rete scolastica

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche.

  2. Il piano dovra' tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonche' delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti.

  3. A partire dall'anno scolastico 1989-90, si dovra' procedere ad un graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25...

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