LEGGE 4 luglio 1988, n. 246 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola

Coming into Force05 Luglio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/07/05/088G0317/ORIGINAL
Published date05 Luglio 1988
Enactment Date04 Luglio 1988
Official Gazette PublicationGU n.156 del 05-07-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 5:

    il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

    "5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi

    del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, e' mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento. 5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilita' di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604".

    Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 6-bis. - 1. Il comma 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si applica al personale non docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali, gia' compilate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in applicazione dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e successive modificazioni".

    All'articolo 11:

    al comma 1, le parole: "con supplenza annuale" sono sostituite dalle seguenti: "con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori";

    al comma 6, sono soppresse le parole da: "Per i conservatori" fino alla fine del comma;

    dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

    "6-bis. Per i conservatori di musica e le accademie sono compilate graduatorie nazionali per singoli insegnamenti".

    All'articolo 16:

    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

    "1-bis. Alle nomine da disporre ai sensi del presente articolo si provvede dopo l'effettuazione di...

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