DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 140 - Misure urgenti per il personale della scuola

Coming into Force06 Maggio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/05/05/088G0202/CONSOLIDATED/19910626
Enactment Date03 Maggio 1988
Published date05 Maggio 1988
Official Gazette PublicationGU n.104 del 05-05-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico in corso e di assicurare il tempestivo approntamento degli atti preordinati all'organizzazione del prossimo anno scolastico, con particolare riguardo alla sistemazione ed all'impiego del personale precario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; EMANA

il seguente decreto:

Art 1.
  1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualita' di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88, qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

  2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parita' delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e che risultino in servizio alla data del 31 agosto 1987.

  3. Il mantenimento in servizio e' adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonche', per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604.

  4. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore d'insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

  5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresi' al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualita' di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorita' scolastiche.

  6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorita' rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di piu' aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio piu' elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.

  7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano piu' istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2, che perdano posto nell'anno scolastico 1987-88, hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1987-88.

Art 2.
  1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonche' le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non piu' di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilita' di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

  2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

  3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purche' costituite con non meno di 15 alunni.

  4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonche' i provvedimenti connessi.

  5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art 3.
  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

  2. Per le prove d'esame e per le modalita' di svolgimento, nonche' per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

  3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

  1. abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

  2. abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

  3. abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

  4. abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

Art 4.
  1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonche' delle istituzioni educative, e' rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale.

  2. La validita' delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali e' rinviata l'indizione, e' prorogata di un anno. 3. E' ugualmente prorogata di un anno la validita' delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati gia' indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle...

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