LEGGE 25 agosto 1982, n. 604 - Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri

Coming into Force09 Settembre 1982
End of Effective Date05 Giugno 2012
Enactment Date25 Agosto 1982
Published date25 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/25/082U0604/CONSOLIDATED/20120209
Official Gazette PublicationGU n.233 del 25-08-1982 - Suppl. Ordinario
TITOLO I DESTINAZIONE ALL'ESTERO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)

Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonche' alle istituzioni culturali italiane all'estero, e' scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui e' destinato.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente e' disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 4, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorita' consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

L'accertamento di cui al comma precedente e' effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.

Gli esami comprendono una o piu' prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.

Gli esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.

Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.

Terminate le prove di esame si da' luogo alla, valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.

Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.

Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.

Le graduatorie conservano validita' per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi di sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza biennale.

Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale gia' in servizio all'estero sono pubblicate negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Ministro degli affari esteri determinera', con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalita' di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresi' dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto dettera' inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente alla conoscenza della realta' culturale e sociale in cui il personale stesso e' chiamato ad operare.

Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il ministro degli affari esteri.

Art 2.

(Personale insegnante delle scuole elementari)

Alle istituzioni scolastiche straniere puo' venire assegnato anche personale insegnante delle scuole elementari. Ad esso si applicano l'articolo 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e l'articolo 6 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546. Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e' aggiunto alla lettera c) ("Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali straniere") il seguente punto 20: "Docente presso Istituti di istruzione primaria - assegno mensile lordo lire 75.000".

Art 3.

(Composizione delle commissioni giudicatrici)

Per il personale da destinare alle istituzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.

Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche.

Per il personale da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

Esse sono costituite da altri quattro membri in modo da assicurare la presenza di un appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate, il quale abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, nonche' la presenza di esperti per materie specifiche.

In relazione al numero degli aspiranti le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.

I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-teorico, direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

Art 4.

(Contingenti del personale da destinare all'estero)

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonche' alle istituzioni culturali italiane all'estero, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

I contingenti di cui al precedente comma sono soggetti a revisione annuale.

Il decreto di cui al precedente primo comma fissera' altresi' il limite massimo della spesa.

In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sara'...

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